Sentenza del 12/11/2019 n. 29178 - Corte di Cassazione
Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) - Base imponibile - Assegno di divorzio in favore del coniuge corrisposto in un'unica soluzione - Deducibilità - Esclusione -.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva riconosciuto la deducibilità ai fini IRPEF di una somma di 67.000 euro versata dal contribuente all'ex moglie una tantum, in attuazione di una transazione stipulata durante la causa di separazione. L'Ufficio ha sostenuto che l'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 917 del 1986 consente la deduzione soltanto degli assegni periodici corrisposti al coniuge e risultanti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, non delle attribuzioni una tantum, anche se destinate a liquidare o capitalizzare l'assegno di mantenimento. Ha inoltre contestato l'asserita formazione di un giudicato interno sulla natura assistenziale e alimentare dell'assegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, escludendo che la qualificazione dell'assegno fosse divenuta definitiva per mancata contestazione. Ha stabilito che l'assegno periodico e l'attribuzione una tantum, anche se rateizzata, sono forme di adempimento diverse per natura giuridica, struttura e finalità. Poiché la somma era stata corrisposta in un'unica soluzione, non era deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
«gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria»
La disposizione consente la deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, purché risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma non comprende le somme corrisposte una tantum. Trattandosi di norma agevolativa, non può essere interpretata estensivamente.
Art. 5, comma 8, legge n. 898 del 1970
La corresponsione una tantum dell'assegno divorzile costituisce una modalità alternativa di adempimento dell'obbligo verso l'ex coniuge, distinta dall'assegno periodico e non deducibile ai sensi dell'art. 10 TUIR.
Art. 2909 cod. civ.
La Corte ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla qualificazione dell'assegno come assistenziale o alimentare, poiché tale qualificazione era stata contestata dall'Agenzia delle Entrate nei precedenti gradi di giudizio.
Art. 360, comma 1, numeri 3 e 5, cod. proc. civ.
Le disposizioni individuano, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e l'omessa motivazione su un fatto decisivo, motivi sui quali l'Agenzia ha fondato il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità IRPEF, occorre distinguere nettamente tra assegno periodico e attribuzione una tantum all'ex coniuge: solo il primo rientra nella deduzione prevista dall'art. 10 TUIR.
- La somma versata in un'unica soluzione resta non deducibile anche se rappresenta la liquidazione o capitalizzazione di assegni periodici e anche se viene pagata in più rate, quando conserva la natura di attribuzione una tantum.
- La deduzione richiede inoltre che l'assegno periodico risulti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria; un semplice accordo transattivo o privato non è sufficiente, salvo diversa specifica previsione normativa.
- Le agevolazioni fiscali non possono essere estese a fattispecie simili per analogia: la natura assistenziale o alimentare della somma non basta a renderla deducibile se manca il requisito della periodicità.
- La qualificazione giuridica dell'erogazione deve essere verificata sulla base della sua struttura e finalità effettive, non soltanto della denominazione utilizzata dalle parti.
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