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Sentenza

Sentenza del 16/11/2018 n. 29527 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento notificata il 5 maggio 2007, relativa a IVA, IRAP, addizionali IRPEF, recupero di credito d’imposta, ritenute, sanzioni e interessi, iscritti a ruolo per omessi o tardivi versamenti risultanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali degli anni 2002 e 2003. Ha contestato, tra l’altro, la mancata comunicazione preventiva di irregolarità e del contraddittorio, l’assenza o irregolarità della relata di notifica, la mancata sottoscrizione del ruolo e della cartella, la decadenza dell’Amministrazione, l’efficacia di un condono e l’insufficienza della prova della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per ogni controllo automatizzato, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; tale situazione non ricorre per imposte dichiarate e non versate. La notifica postale della cartella non richiede una relata autonoma e, comunque, eventuali vizi della notifica sono sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso quando l’atto abbia raggiunto il proprio scopo. La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella non determina l’invalidità dell’atto, in assenza di una specifica sanzione normativa. Il termine annuale per il controllo automatizzato non è perentorio, mentre la cartella è stata notificata entro il termine decadenziale del 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Il condono ex art. 9 della L. n. 289/2002 non incide sulle somme derivanti dalla liquidazione ex art. 36-bis, per le quali sarebbe stata necessaria la procedura dell’art. 9-bis. Infine, spettava alla società dimostrare l’avvenuto pagamento o eventuali errori nella liquidazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 18.000 a favore dell’Agenzia delle Entrate e in Euro 18.000 a favore di SERIT Sicilia, oltre agli ulteriori accessori indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    "Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"

    Il contraddittorio preventivo e la comunicazione di irregolarità non sono necessari in ogni controllo automatizzato, ma solo quando il controllo evidenzi incertezze rilevanti o risultati diversi da quelli dichiarati; non sono richiesti per il semplice omesso o tardivo versamento di imposte dichiarate.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Consente la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati direttamente risultanti dalla dichiarazione, senza margini interpretativi. Il termine previsto per il controllo non comporta decadenza se la legge non la stabilisce espressamente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54-bis e 60

    Le procedure automatizzate sono applicabili anche all’IVA. L’art. 60 riguarda le conseguenze dell’omesso versamento, mentre l’eventuale riduzione delle sanzioni opera secondo le condizioni previste dalla disciplina specifica.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2

    La riduzione delle sanzioni presuppone il pagamento nei termini previsti dopo la comunicazione o la notifica della cartella; non rende obbligatoria la comunicazione preventiva nei casi di omesso o tardivo versamento di somme già dichiarate.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12, 25 e 26

    La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata autonoma. La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella non comporta invalidità quando l’atto è inequivocabilmente riferibile all’amministrazione e la legge non prevede una specifica sanzione.

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    "La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"

    Un eventuale vizio di nullità della notifica è sanato dalla proposizione tempestiva del ricorso, se il contribuente ha conosciuto l’atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9 e 9-bis

    La definizione automatica degli anni pregressi non elimina gli effetti della liquidazione delle imposte dichiarate ma non versate ex art. 36-bis. Per tali debiti il contribuente deve utilizzare la specifica procedura prevista dall’art. 9-bis.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156

    La cartella derivante da controllo automatizzato deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La disciplina si applica sia alle imposte dirette sia all’IVA.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies

    Per gli atti amministrativi vincolati, i vizi procedimentali o formali non determinano l’annullabilità quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • Art. 2697 c.c.

    Nel caso di somme risultanti dalla dichiarazione e contestate come non dovute per avvenuto pagamento o errori, il contribuente deve fornire la documentazione pertinente, come dichiarazioni e ricevute di versamento.

Massime di principio

  • Una cartella emessa dopo controllo automatizzato è normalmente legittima senza contraddittorio preventivo quando riguarda imposte già dichiarate dal contribuente e semplicemente non versate; il contraddittorio assume rilievo soprattutto quando il controllo modifica o interpreta dati dichiarativi.
  • La notifica postale diretta della cartella può perfezionarsi con l’avviso di ricevimento, senza una separata relata di notifica. Inoltre, se il contribuente propone ricorso contestando il contenuto dell’atto, eventuali vizi non radicali della notifica possono essere sanati per raggiungimento dello scopo.
  • La mancanza della firma sul ruolo o sulla cartella non comporta automaticamente l’annullamento: occorre verificare la riferibilità dell’atto all’amministrazione e l’esistenza di una specifica previsione normativa che colleghi quel vizio alla nullità.
  • Per i controlli automatizzati occorre distinguere tra il termine interno per effettuare la liquidazione e il termine decadenziale per notificare la cartella. La decadenza opera soprattutto quando la cartella non viene notificata entro il termine legislativamente previsto.
  • Un condono fiscale non estingue necessariamente debiti derivanti da imposte dichiarate ma non versate: bisogna verificare la disciplina specifica applicabile e gli eventuali adempimenti richiesti per la definizione di tali somme.
  • Quando la pretesa deriva direttamente dalla dichiarazione del contribuente, è generalmente essenziale produrre le ricevute di pagamento o la dichiarazione corretta per dimostrare l’inesistenza, l’erroneità o l’avvenuto pagamento del debito.

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