Cassazione Civile, Ordinanza n. 20158/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento penale per la supposta falsificazione di una cambiale recante un’apparente firma del ricorrente. Dopo l’assoluzione in primo grado dell’imputato, la Corte d’appello penale, su impugnazione della parte civile, aveva affermato ai soli effetti civili la responsabilità dell’imputato per la falsificazione e aveva dichiarato la falsità del titolo. Successivamente, la Corte di cassazione penale ha annullato la decisione di appello con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p. Nel giudizio civile di rinvio, la parte attrice ha riassunto la causa ma, in comparsa conclusionale, ha rinunciato alla domanda risarcitoria e ha chiesto soltanto una pronuncia di falsità della cambiale. La Corte d’appello civile ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 622 c.p.p., lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della falsità della cambiale e sostenendo l’ammissibilità dell’emendatio libelli; 2) nullità per violazione degli artt. 100, 184 e 306 c.p.c., contestando la validità della rinuncia alla domanda risarcitoria perché compiuta dal difensore senza mandato ad hoc; 3) nullità per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio una questione senza assegnare termine per osservazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello non aveva omesso di pronunciare, ma aveva espressamente esaminato e dichiarato inammissibile la domanda di falsità della cambiale. Ha affermato che, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., sono proponibili solo le domande civili già introdotte in sede penale ai sensi dell’art. 74 c.p.p., cioè risarcitorie e restitutorie, e non una domanda autonoma di accertamento della falsità del documento, che è statuizione autonoma e accessoria della sentenza penale ex art. 537 c.p.p. e non statuizione civile. La domanda, una volta abbandonata quella risarcitoria, non poteva neppure essere riqualificata come autonoma azione di mero accertamento della non autenticità della sottoscrizione, perché una simile domanda è ammissibile solo nei casi tipizzati dalla legge o in via incidentale rispetto a un diritto controverso, non in via principale e autonoma. Il secondo motivo è stato respinto perché l’abbandono della domanda risarcitoria rientra nei poteri del difensore come modifica delle conclusioni ex art. 184 c.p.c. e non integra una rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. Il terzo motivo è stato respinto perché non vi è stata una rilevazione officiosa di fatti nuovi, ma solo una decisione in rito su una questione di puro diritto processuale, sicché non era necessario attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
non vi è omessa pronuncia quando il giudice esamina espressamente la domanda e la dichiara inammissibile
art. 622 c.p.p.
il giudizio di rinvio al giudice civile è limitato alle statuizioni civili azionate in sede penale, cioè alle domande risarcitorie e restitutorie
art. 74 c.p.p.
delimita le domande civili proponibili come costituzione di parte civile, rilevanti nel successivo rinvio civile
art. 537 c.p.p.
la dichiarazione di falsità del documento è statuizione autonoma e accessoria della sentenza penale, non domanda civile risarcitoria
art. 221 c.p.c.
la querela di falso può proporsi in via principale o incidentale; in via principale solo nei casi e con le modalità previste
art. 216, comma 2, c.p.c.
la verificazione in via principale è rimedio eccezionale e spetta a chi intende avvalersi della scrittura disconosciuta
art. 214 c.p.c.
richiamato per escludere che, nel caso esaminato, potessero operare le regole sul disconoscimento della scrittura nel modo invocato
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel quadro delle ordinarie regole probatorie sull’accertamento della non autenticità
art. 100 c.p.c.
la doglianza è stata respinta perché la rinuncia dedotta non integrava una questione di legittimazione o interesse processuale rilevante nei termini prospettati
art. 184 c.p.c.
la modifica delle domande e conclusioni in corso di causa rientra nei poteri del difensore
art. 306 c.p.c.
si applica alla rinuncia agli atti del giudizio, distinta dall’abbandono di una domanda
art. 101, comma 2, c.p.c.
il contraddittorio preventivo non è richiesto quando il giudice decide su una questione di puro diritto senza introdurre fatti nuovi non discussi
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio e il deposito di memoria
art. 93 c.p.c.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato
artt. 485 e 491 c.p.
richiamati come norme incriminatrici della falsificazione della cambiale nel procedimento penale
Massime di principio
- Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento ai sensi dell’art. 622 c.p.p. sono deducibili solo le statuizioni civili già devolute in sede penale; non è consentita l’introduzione di una nuova domanda autonoma estranea alle domande risarcitorie o restitutorie originarie.
- La dichiarazione di falsità del documento pronunciata ai sensi dell’art. 537 c.p.p. ha natura autonoma e accessoria rispetto alle statuizioni civili e non costituisce, di per sé, oggetto dell’azione civile risarcitoria proseguibile davanti al giudice civile.
- L’accertamento della non autenticità di una sottoscrizione di scrittura privata è, di regola, un accertamento di fatto ammissibile solo in via incidentale rispetto a una domanda che abbia ad oggetto un diritto; non può essere proposto come domanda principale autonoma, salvo i rimedi speciali espressamente previsti dalla legge come la querela di falso o la verificazione.
- Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice esamina la domanda e la dichiara inammissibile per ragioni di rito o di diritto processuale.
- L’abbandono della domanda risarcitoria effettuato dal difensore nel corso della causa può rientrare nei poteri di rappresentanza tecnica ex art. 184 c.p.c. e non coincide necessariamente con la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.
- Il contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c. è richiesto solo quando il giudice introduce una questione non già compresa nel quadro fattuale e giuridico dibattuto tra le parti; non è necessario per una decisione in rito fondata su una mera questione di diritto processuale.
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