Sentenza n. 739/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - dei provvedimenti di diniego dei rinnovi autorizzativi degli impianti pubblicitari installati lungo la Tangenziale Ovest di Brescia emessi in data 29.2.2024 dal Comune di Brescia, Settore Sportello Unico attività produttive e commerciali e relativi agli impianti pubblicitari installati lungo la Tangenziale Ovest di Brescia, n. prot. 70623 (km 3+070 sx), 70640 (km 2+660 dx), 70653 (km 2+460 dx), 70660 (km 2+260dx), 70666 (km 3+170 sx), 70693 (km 2+860 dx) e 70697 (km 0+800 dx) (docc.1-7); per l'accertamento dell'illegittimità e l'annullamento della normativa regolamentare dell'art. 6, comma 3 delle N.T.A. del P.G.I.P. del Comune di Brescia, pretesamente espulsiva di posizioni su strade non contemplate nell'elencazione di cui ai successivi artt. 6.1, 6.2 e 6.3 (doc.18) o, in ogni caso, la sua disapplicazione in virtù dei dichiarati obiettivi e finalità dell'originario P.G.I.P. (doc.15);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del rinnovo di sette autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti installati sul tratto finale della Tangenziale Ovest di Brescia, nonché art. 6, comma 3, delle N.T.A. del nuovo PGIP comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già titolare di autorizzazioni rilasciate nel 2014 e rinnovate nel 2017 e nel 2020, ha impugnato i dinieghi del 29 febbraio 2024 relativi alle istanze di rinnovo presentate prima della scadenza dei titoli, deducendo sei motivi unitariamente trattati. In primo luogo ha denunciato travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché lesione del legittimo affidamento, sostenendo che l’art. 6, commi 3 e 4, del nuovo PGIP non potesse essere interpretato come ostativo alla prosecuzione di posizioni già autorizzate e più volte rinnovate; in subordine, ha contestato la legittimità della stessa disciplina regolamentare per contraddittorietà rispetto agli obiettivi del precedente PGIP. In secondo luogo ha dedotto irrazionalità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, richiamando la presenza di altri impianti pubblicitari su strade non comprese negli elenchi del nuovo Piano. In terzo luogo ha lamentato contraddittorietà intrinseca, violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e buon andamento, nonché lesione della libertà di iniziativa economica privata, sostenendo che il diniego avrebbe compresso l’attività imprenditoriale e privato il Comune dei relativi introiti. Il Comune ha eccepito, senza che il TAR dovesse esaminarle, l’improcedibilità per cessione del ramo d’azienda intervenuta in corso di causa e l’inammissibilità per tardiva impugnazione della disciplina regolamentare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni preliminari. Ha affermato che il nuovo PGIP del 2020 ha introdotto una disciplina innovativa e vincolante, secondo cui l’installazione di impianti pubblicitari permanenti su suolo pubblico presuppone il preventivo riordino della strada o dell’ambito territoriale interessato. Per le strade già riordinate e comprese nell’art. 6.3, gli impianti sono consentiti soltanto nelle postazioni e secondo le caratteristiche individuate dall’amministrazione; per le strade comprese negli artt. 6.1 e 6.2, non ancora riordinate, le nuove postazioni richiedono uno specifico progetto di riordino. L’art. 29, comma 5, consente inoltre progetti specifici approvati dalla Giunta comunale, anche in deroga alla localizzazione, purché restino ferme le esigenze di sicurezza stradale. La Tangenziale Ovest non è compresa in alcuno degli elenchi e la ricorrente non ha presentato un progetto specifico di riordino; pertanto il diniego era doveroso. La disciplina non produce effetti espulsivi sulle autorizzazioni ancora valide al momento dell’entrata in vigore del Piano, che restano efficaci fino alla naturale scadenza, ma si applica alle nuove autorizzazioni e ai rinnovi di titoli ormai scaduti. Non sussiste quindi un affidamento tutelabile alla conservazione delle postazioni, né un diritto di insistenza o un’aspettativa al rinnovo di una concessione di suolo pubblico. È stata respinta anche la censura di illegittimità dell’art. 6, comma 3, poiché il pianificatore comunale può modificare gli obiettivi della disciplina in relazione agli interessi pubblici sopravvenuti; la nuova regolamentazione è stata ritenuta ragionevole e non discriminatoria, in quanto diretta al riordino generale degli impianti e alla tutela della sicurezza stradale, degli interessi urbanistici e paesaggistici. La censura di disparità di trattamento è stata dichiarata inammissibile per genericità e comunque infondata: la documentazione fotografica non provava né la data degli impianti né l’esistenza di autorizzazioni o rinnovi rilasciati sotto la vigenza del nuovo PGIP, e l’eventuale inerzia dell’amministrazione rispetto a impianti abusivi non avrebbe attribuito alla ricorrente il diritto a ottenere un analogo trattamento illegittimo. Infine, il TAR ha distinto il caso dalle precedenti pronunce sulla disciplina transitoria dell’art. 38 PGIP, poiché quelle decisioni riguardavano la caducazione automatica di autorizzazioni ancora efficaci e un divieto generalizzato, mentre il nuovo regime qui applicato subordina il rilascio o il rinnovo al preventivo riordino e non vieta in assoluto nuove installazioni. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
preavvisi di diniego ex art. 10-bis L. 241/90
Il Comune ha comunicato i motivi ostativi e ha esaminato le osservazioni presentate dalla società prima dell’adozione dei dinieghi.
art. 6, commi 3 e 4, N.T.A. del PGIP del Comune di Brescia
per gli impianti pubblicitari permanenti, la pubblicità è ammessa solo sulle strade indicate negli articoli 6.1, 6.2 e 6.3
La disciplina è stata interpretata nel senso che le nuove installazioni e i rinnovi di autorizzazioni scadute richiedono la riconducibilità della strada agli elenchi regolamentari o, per le ipotesi previste, un preventivo progetto di riordino.
art. 29, comma 5, N.T.A. del PGIP del Comune di Brescia
L’Amministrazione Comunale, nell’intento di promuovere progetti innovativi, di recupero o di riqualificazione di particolari ambiti territoriali [...] può consentire l’installazione di pubblicità secondo progetti specifici
La norma costituisce una disciplina di chiusura che consente l’autorizzazione di impianti anche in deroga alla localizzazione ordinaria, previa approvazione di uno specifico progetto di riordino da parte della Giunta comunale e nel rispetto della sicurezza della circolazione.
art. 6.1, 6.2 e 6.3 N.T.A. del PGIP del Comune di Brescia
nelle vie rientranti negli articoli 6.1. e 6.2, le nuove postazioni [...] possono essere autorizzate solo a seguito di specifico progetto di riordino
Gli elenchi individuano le strade già riordinate o da riordinare e delimitano, insieme all’art. 6, i contesti nei quali la pubblicità permanente può essere autorizzata.
Massime di principio
- Una disciplina regolamentare sopravvenuta in materia di impianti pubblicitari può subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni e il rinnovo di titoli ormai scaduti al preventivo riordino della strada o dell’ambito territoriale interessato, senza incidere sulle autorizzazioni ancora valide al momento della sua entrata in vigore.
- La scadenza dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico costituisce l’orizzonte temporale entro il quale l’amministrazione può rivalutare l’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività; dopo la scadenza non sussiste, in capo al titolare, un legittimo affidamento alla conservazione della posizione né un diritto di insistenza o un’aspettativa al rinnovo.
- Il pianificatore comunale può modificare gli obiettivi e i criteri della disciplina degli impianti pubblicitari in relazione a nuove esigenze di sicurezza stradale, tutela urbanistica e paesaggistica e riordino del territorio; la legittimità della nuova regolamentazione non deve essere valutata in rapporto agli obiettivi del regolamento previgente.
- La disparità di trattamento nell’esercizio di poteri discrezionali richiede la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto e dell’assoluta irragionevolezza del diverso trattamento; la mera presenza di altri impianti, non accompagnata dalla prova della loro autorizzazione o del loro rinnovo sotto la vigenza della nuova disciplina, non è sufficiente.
- L’eventuale mancata rimozione da parte dell’amministrazione di impianti abusivi o divenuti tali non attribuisce ad altri operatori il diritto di ottenere un analogo trattamento illegittimo, potendo al più fondare una pretesa alla rimozione degli impianti abusivi.
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