Cassazione Civile, Ordinanza n. 19686/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio realizzato in aderenza o a ridosso del confine tra fondi limitrofi: i proprietari di un fondo avevano scavato e costruito un garage parzialmente interrato, con un muro addossato a un preesistente muro di confine. Il vicino aveva promosso azione di manutenzione nel possesso e poi anche azione petitoria per ottenere l’arretramento o la demolizione della porzione di opera ritenuta non conforme alle distanze legali, deducendo la violazione dell’art. 873 c.c. e delle norme urbanistiche locali. In appello i soccombenti in primo grado hanno contestato la qualificazione dell’opera come costruzione soggetta alle distanze, sostenendo che il muro preesistente fosse un muro reggi-terra con fondazioni e che la costruzione fosse stata realizzata legittimamente in aderenza; hanno inoltre dedotto l’omessa considerazione di una sentenza penale assolutoria e il mancato esame delle richieste istruttorie, comprese la rinnovazione della CTU e i chiarimenti al consulente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla insufficienza della motivazione perché non più deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente; ha ritenuto infondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 873 c.c. perché la qualificazione del muro e del garage come costruzione, fondata sulla CTU e sugli accertamenti di merito, non è sindacabile in cassazione; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla sentenza penale e sulle richieste istruttorie per effetto della "doppia conforme" e per difetto di autosufficienza; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che non vi era una vera questione di riparto dell’onere della prova o di utilizzo di prove irritualmente acquisite, ma una contestazione sulla valutazione del materiale istruttorio e sul mancato accoglimento di richieste non riprodotte specificamente nel ricorso. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari del controricorrente, ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
La Corte conferma che l’opera qualificata come costruzione ricade nella disciplina delle distanze legali tra fabbricati; la costruzione in aderenza non è consentita se la normativa locale non la prevede espressamente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di insufficiente motivazione; il controllo di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi limiti normativi.
art. 348-ter, ultimo comma c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova non è configurabile quando la censura riguarda in realtà la valutazione delle prove e non l’erronea individuazione della parte onerata.
art. 115 c.p.c.
La violazione di questa norma è denunciabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memoria nell’imminenza dell’adunanza camerale nel procedimento di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La qualificazione di un manufatto come costruzione, ai fini delle distanze legali, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito e non mediante una nuova ricostruzione del compendio probatorio.
- Quando la normativa locale impone una distanza minima dal confine o tra costruzioni, la facoltà di edificare in aderenza non può presumersi: è ammessa solo se prevista espressamente dal regolamento locale.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il mero difetto o l’insufficienza di motivazione; è censurabile soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può veicolare censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla ricostruzione in fatto condivisa dai due gradi di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente individuato la parte gravata dell’onere probatorio; non quando si contesti, in realtà, la valutazione o il merito delle prove acquisite.
- La deduzione di omesso esame di richieste istruttorie richiede specifica riproduzione nel ricorso del contenuto delle istanze e della loro decisività; il generico rinvio agli atti di merito non soddisfa il requisito di autosufficienza.
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