Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16198/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari, ma dall'ordinanza emerge che i motivi riguardavano essenzialmente il trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente deduceva: a) questioni attinenti alla valutazione delle prove e all'accertamento di responsabilità; b) un primo motivo relativo al rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, sostenendo implicitamente l'idoneità della documentazione medica prodotta; c) censure sul bilanciamento delle circostanze attenuanti/aggravanti. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze sulla responsabilità e sulla valutazione delle prove erano inammissibili perché non devolute al giudice di appello, e che il motivo sul rinvio era manifestamente infondato per l'inidoneità della documentazione medica a dimostrare un impedimento assoluto. Le doglianze sul bilanciamento delle circostanze sono state ritenute eccentriche rispetto alla decisione di merito, che aveva già riconosciuto integralmente le attenuanti generiche con la massima riduzione di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che investivano la valutazione delle prove e l'accertamento di responsabilità, perché tali profili non erano stati devoluti in appello, essendo l'impugnazione di merito limitata al solo trattamento sanzionatorio. Ha poi reputato manifestamente infondato il motivo sul legittimo impedimento, osservando che la Corte d'appello aveva già rigettato motivatamente la richiesta di rinvio per l'inidoneità della documentazione medica a dimostrare un impedimento assoluto. Le censure sul bilanciamento delle circostanze sono state considerate irrilevanti rispetto al fatto che era stata già applicata la massima riduzione di pena per il pieno riconoscimento delle attenuanti generiche. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che investono la valutazione delle prove e l'accertamento del fatto quando tali questioni non siano state specificamente devolute al giudice di appello.
  • La censura relativa al rigetto del rinvio per legittimo impedimento è manifestamente infondata quando la documentazione prodotta non è idonea a dimostrare un impedimento assoluto a comparire.
  • Le doglianze sul bilanciamento delle circostanze sono inconferenti se la decisione impugnata ha già applicato integralmente le attenuanti generiche con la massima riduzione della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.