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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8314/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. relativa alla detenzione subita da Zouaoui dal 15/01/2019 al 02/04/2020. Il ricorrente contestava la motivazione e la valutazione della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, deducendo contraddittorietà rispetto ai giudicati penali che lo avevano assolto. In particolare, il difensore sostiene che la Corte della riparazione ha valorizzato elementi e intercettazioni che la Corte del merito aveva ritenuto privi di valore indiziante e ha ritenuto rilevanti il silenzio o la mancata spiegazione resa in sede di interrogatorio, violando il principio per cui il giudizio riparatorio non può tenere conto di comportamenti esclusi dal giudice della cognizione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che il giudice della riparazione può valutare autonomamente, con criterio ex ante, tutti gli elementi probatori disponibili utilizzabili nelle indagini (purché non dichiarati inutilizzabili in dibattimento) per verificare se il comportamento dell'indagato abbia contribuito a creare l'apparenza della sussistenza del reato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di Appello che aveva valorizzato contatti e conversazioni intercettate fra il ricorrente, Moncer Fadhel e il proprietario del motopeschereccio "Serena", lo sbarco di motori e natanti e il rinvenimento di un motore provento di furto a bordo del motopeschereccio italiano, nonché riferimenti a contropartite in sigarette. Tali elementi, insieme al ruolo di tramite attribuito al ricorrente e alla sua linea difensiva nell'interrogatorio (ammissione del carattere illecito delle operazioni per aggirare divieti doganali e vendita di sigarette), sono stati ritenuti idonei a rappresentare una condotta di grave negligenza o colpa grave ostativa al diritto alla riparazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte interpreta che il giudice della riparazione deve verificare se il comportamento dell'indagato abbia concorso a creare l'apparenza del reato, valutando autonomamente gli elementi probatori disponibili per accertare la presenza di dolo o colpa grave.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà di non rispondere dell'imputato (diritto di difesa). La Corte chiarisce che il silenzio o la proclamazione di innocenza non incide di per sé sul diritto alla riparazione dopo la modifica normativa, ma differenzia il silenzio dalla deliberatezza del mendacio: la menzogna deliberata, se causalmente rilevante, può integrare la condizione ostativa.

  • d.lgs. n. 188 del 8/11/2021

    Ha modificato l'art. 314 c.p.p. precisando che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione. La Corte applica questa modifica distinguendo tra il diritto al silenzio e le affermazioni mendaci che possono restare rilevanti ai fini della colpa grave.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma, ex ante, sugli elementi raccolti in fase d'indagine: l'assoluzione nel merito non esclude automaticamente la valutazione di comportamenti suscettibili di avere generato l'apparenza del reato.
  • Elementi investigativi non ritenuti decisivi nel processo di merito (es. intercettazioni, servizi di osservazione) possono comunque essere valutati nel giudizio per la riparazione, purché non siano espressamente inutilizzabili in dibattimento o il loro accadimento sia stato escluso.
  • La mera proclamazione di innocenza o l'esercizio della facoltà di non rispondere non possono di per sé ostare al riconoscimento della riparazione dopo la modifica normativa; diversamente, dichiarazioni deliberatamente mendaci che abbiano contribuito alla decisione cautelare possono integrare la colpa grave ostativa.
  • Frequentazioni ambigue o rapporti di fiducia con soggetti coinvolti in attività illecite possono costituire indizio rilevante, se adeguatamente motivata la loro idoneità a collegare il comportamento del ricorrente alla decisione cautelare.
  • Per ottenere la riparazione è utile dimostrare l'assenza di comportamenti che possano essere interpretati come contributivi alla formazione di un grave quadro indiziario e fornire elementi chiarificatori nelle fasi investigative per neutralizzare l'apparenza di responsabilità.

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