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Ordinanza

Ordinanza n. 997/2026 - Catania, Sezione 1

per l’esecuzione - della sentenza n. -OMISSIS-resa a definizione del giudizio presso il Tribunale di-OMISSIS- iscritto al N. -OMISSIS- R.G.;

Giustizia amministrativa202401228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: questione esecutiva relativa al rimborso del contributo unificato versato per il giudizio di ottemperanza e alla proroga dell'incarico del commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Nel corso dell'esecuzione della sentenza di questo TAR n. 1234 del 2025, che aveva definito il ricorso dichiarandolo in parte inammissibile, in parte infondato e per la parte restante accolto, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti circa l'obbligo di rimborsare ai ricorrenti il contributo unificato di 300 euro da essi versato per il giudizio di ottemperanza, nonostante la soccombenza parziale, chiedendo anche la proroga dell'incarico. I ricorrenti hanno insistito per il rimborso del contributo e per il pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

La decisione

Il TAR ha chiarito che la soccombenza parziale dei ricorrenti non impedisce il rimborso del contributo unificato, poiché il ricorso per ottemperanza era stato comunque accolto, sia pure nei limiti indicati nella sentenza. Il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege posta a carico della parte soccombente e non rientra nella compensazione delle spese di lite; il relativo rimborso può essere riconosciuto anche senza un'esplicita pronuncia di condanna. Il Comune, quale soccombente sostanziale, deve pertanto rimborsare il contributo effettivamente versato, oltre alle spese già liquidate, mentre non sono dovuti gli ulteriori interessi richiesti, in ragione della controvertibilità della questione. È stata accolta anche la richiesta del commissario ad acta, con proroga dell'incarico dalla scadenza e per ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    “L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.”

    Il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese e non può essere incluso nella compensazione; la parte vittoriosa può rivalersi per il contributo anticipato, anche quando l'accoglimento sia parziale.

  • art. 2, comma 35-bis, lett. e), d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011

    La disposizione è richiamata quale fonte dell'obbligazione ex lege relativa al contributo unificato, sottratta alla disponibilità del giudice quanto alla compensazione e alla quantificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege a carico della parte soccombente, sottratta alla disponibilità del giudice sia quanto alla compensazione sia quanto alla determinazione dell'importo.
  • La parte che abbia anticipato il contributo unificato ha diritto di rivalersi nei confronti della parte soccombente sostanziale anche quando le spese di lite siano state compensate e anche quando l'accoglimento della domanda sia soltanto parziale.
  • Il rimborso del contributo unificato può essere riconosciuto in sede di ottemperanza anche in assenza di un'esplicita pronuncia di condanna, purché dalla decisione emerga la soccombenza sostanziale dell'amministrazione obbligata.
  • La proroga dell'incarico del commissario ad acta può essere concessa quando sia necessaria per completare l'esecuzione del titolo giudiziale e degli obblighi individuati in sede di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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