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Ordinanza

Ordinanza n. 500/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Crotone valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.

Giustizia amministrativa202311372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della Provincia di Crotone per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali e le istruzioni operative che collocano con riserva i possessori di titoli esteri non riconosciuti nelle fasce aggiuntive e precludono loro l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti contestano la loro collocazione nelle fasce aggiuntive 1C e 1D delle GPS, determinata dal possesso di abilitazioni all'insegnamento o specializzazioni sul sostegno conseguite all'estero e non ancora riconosciute dal Ministero. Impugnano inoltre il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023, l'avviso ministeriale del 20 luglio 2023 e, per quanto occorra, il precedente decreto ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, nella parte in cui escludono tali soggetti dalla procedura straordinaria e dalla call veloce per l'immissione in ruolo. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità sostanziali dedotti contro tali atti, ma decide esclusivamente sull'istanza di integrazione del contraddittorio.

La decisione

Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi, il TAR autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'inosservanza del termine per la pubblicazione è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. Nessuna decisione è assunta sull'annullamento degli atti impugnati o sui motivi di merito.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, nel caso di pluralità di parti, l'integrazione del contraddittorio secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento degli indirizzi lo rendano necessario.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, entro un termine perentorio, con successivo deposito della prova della pubblicazione.
  • La mancata esecuzione nel termine perentorio delle modalità stabilite dal giudice per l'integrazione del contraddittorio comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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