Ordinanza n. 771/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (assistito sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente in primo grado, agendo quale tutore dell'assistito, ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che la controversia presenta una fattispecie peculiare e questioni attinenti alla componente sanitaria dell'assistenza. L'appellante ha dedotto profili tali da richiedere un sollecito approfondimento nella fase di cognizione piena.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto la prospettazione dell'appellante meritevole di sollecito approfondimento nel merito, poiché la peculiarità della fattispecie potrebbe evidenziare, all'esito dell'istruttoria e della cognizione piena, profili non marginali relativi alla componente sanitaria dell'assistenza. Ha quindi accolto l'appello ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo tale misura idonea a contemperare le contrapposte esigenze delle parti, e ha ordinato alla segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Non è stata disposta la sospensione dell'efficacia dell'atto o dell'ordinanza impugnata in termini ulteriori rispetto alla misura acceleratoria. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando la domanda cautelare appare meritevole di approfondimento e ricorrono esigenze di sollecita definizione, di disporre la fissazione dell'udienza di merito, anche quale misura idonea a bilanciare gli interessi contrapposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Rileva, unitamente alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ai fini dell'oscuramento delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando la peculiarità della fattispecie e le questioni prospettate rendono necessario un approfondimento nella cognizione piena, il Consiglio di Stato può accogliere l'appello ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
- La misura di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. può essere ritenuta idonea a contemperare le esigenze contrapposte delle parti senza disporre una sospensione cautelare ulteriore.
- La prospettazione di profili non marginali relativi alla componente sanitaria dell'assistenza può giustificare il sollecito approfondimento della controversia nella sede di cognizione piena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 473/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 20/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →