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Ordinanza

Ordinanza n. 771/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assistito sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente in primo grado, agendo quale tutore dell'assistito, ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che la controversia presenta una fattispecie peculiare e questioni attinenti alla componente sanitaria dell'assistenza. L'appellante ha dedotto profili tali da richiedere un sollecito approfondimento nella fase di cognizione piena.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto la prospettazione dell'appellante meritevole di sollecito approfondimento nel merito, poiché la peculiarità della fattispecie potrebbe evidenziare, all'esito dell'istruttoria e della cognizione piena, profili non marginali relativi alla componente sanitaria dell'assistenza. Ha quindi accolto l'appello ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo tale misura idonea a contemperare le contrapposte esigenze delle parti, e ha ordinato alla segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Non è stata disposta la sospensione dell'efficacia dell'atto o dell'ordinanza impugnata in termini ulteriori rispetto alla misura acceleratoria. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la domanda cautelare appare meritevole di approfondimento e ricorrono esigenze di sollecita definizione, di disporre la fissazione dell'udienza di merito, anche quale misura idonea a bilanciare gli interessi contrapposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Rileva, unitamente alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ai fini dell'oscuramento delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando la peculiarità della fattispecie e le questioni prospettate rendono necessario un approfondimento nella cognizione piena, il Consiglio di Stato può accogliere l'appello ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
  • La misura di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. può essere ritenuta idonea a contemperare le esigenze contrapposte delle parti senza disporre una sospensione cautelare ulteriore.
  • La prospettazione di profili non marginali relativi alla componente sanitaria dell'assistenza può giustificare il sollecito approfondimento della controversia nella sede di cognizione piena.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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