Cassazione Penale, Sentenza n. 3321/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo in parte l'appello del Pubblico ministero, aveva sostituito la misura non custodiale (obbligo di dimora e presentazione quotidiana alla P.G.) con gli arresti domiciliari in relazione al reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (ruolo di raffinatore/assaggiatore) e cinque reati fini con fatti risalenti al periodo 17/03/2018 - 11/11/2018. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa l'adeguatezza della misura cautelare, sostenendo che la distanza temporale dalle condotte attenua le esigenze cautelari e che, per fattispecie associative non mafiose, la presunzione di attualità delle esigenze cautelari può essere superata anche in assenza di prova positiva di recesso o di disgregazione del gruppo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa alle esigenze cautelari. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non si fosse conformato al principio giurisprudenziale secondo cui, per reati associativi ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e per condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi concreti e attuali. Il Tribunale di riesame aveva fatto ricorso a argomentazioni generiche e stereotipate (es. "le organizzazioni criminali ... hanno una eccezionale capacità di ricompattarsi") senza valutare il significativo decorso del tempo dall'ultima condotta. Pertanto la misura degli arresti domiciliari, adottata senza adeguata motivazione sui presupposti di attualità del pericolo, è stata annullata.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama che per tali associazioni (diverse da quelle mafiose) non si applica automaticamente la regola esperienziale della tendenziale stabilità del sodalizio: occorrono elementi specifici per dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
La Corte sottolinea che la presunzione relativa prevista non può derogare al principio della concretezza e attualità delle esigenze cautelari; la presunzione va valutata alla luce degli elementi di fatto, e può essere superata dalla distanza temporale delle condotte
codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c)
La Corte richiama che il tempo trascorso dall'ultima condotta è elemento rilevante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e può concorrere a costituire prova contraria alla persistenza del periculum libertatis
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, commi 8 e 9
Norma procedurale richiamata per spiegare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti; indicazione dell'ammissibilità del procedimento nelle modalità adottate
Massime di principio
- Per delitti associativi in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), la mera gravità dell'accusa e il ruolo ricoperto non bastano a giustificare una misura cautelare più afflittiva se gli ultimi fatti risalgono nel tempo: è necessario fornire elementi concreti e attuali che dimostrino la persistenza del pericolo.
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) è relativa e può essere superata dalla prova contraria rappresentata, tra l'altro, dalla significativa distanza temporale dall'ultima condotta contestata.
- Motivazioni generiche o stereotipate (es. riferimenti astratti alla "capacità di ricompattarsi" delle organizzazioni di narcotraffico) non sono sufficienti a fondare la modifica in peius della misura cautelare già adeguata dal GIP: il giudice dell'appello cautelare deve indicare elementi fattuali specifici che giustifichino la misura più gravosa.
- Quando il giudice dell'esecuzione o il tribunale del riesame intende aggravare la misura cautelare rispetto a quella ritenuta adeguata dal GIP, occorre un controllo rigoroso e motivato delle esigenze di prevenzione, per evitare che la limitazione della libertà personale sia disposta sulla base di mere ipotesi.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe evidenziare la distanza temporale dalle condotte, l'assenza di attività recenti nel settore del traffico e ogni elemento concreto di discontinuità rispetto al sodalizio per tentare di ottenere misure non custodiali o la revoca di misure più afflittive.
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