Sentenza n. 604/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’ottemperanza alla Sentenza n. 850/2023 pubbl. il 15/06/2023 RG n. 2395/2022, del Tribunale di Cagliari, (Sezione Lavoro), passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 850/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, mediante accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 22 marzo 2024, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese legali liquidate nel giudizio lavoristico. La ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 22 marzo 2024 e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato l’11 febbraio 2026, dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni indicati nel titolo giudiziale, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte per provvedere. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, l’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale base del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni statali per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione integrale della pronuncia.
- L’Amministrazione statale deve dare esecuzione a una pronuncia passata in giudicato entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, anche quando l’obbligo imposto dal titolo consiste nell’attribuzione di un beneficio amministrativo con contenuto economicamente determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al persistente inadempimento dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e può attribuirgli il potere di delegare altro dirigente competente.
- In caso di incapienza degli stanziamenti specificamente destinati all’esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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