Cassazione Civile, Ordinanza n. 17797/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di cartelle di pagamento relative a diversi tributi per anni d'imposta compresi tra il 1996 e il 2000. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'ente della riscossione perché la costituzione era avvenuta a mezzo di un avvocato del libero foro, senza indicazione dei criteri che avrebbero giustificato tale scelta e senza deliberazione degli organi di vigilanza. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 convertito nella l. n. 225 del 2016 e dell'art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 convertito nella l. n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità per l'ente di avvalersi di un avvocato del libero foro; 2) in subordine, violazione degli artt. 182 c.p.c. e 11, 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di assegnare un termine per regolarizzare il mandato alle liti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro, senza necessità di specifica allegazione o prova in giudizio, quando ricorrano le ipotesi previste dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato o l'indisponibilità di quest'ultima ad assumere il patrocinio; la CTR non aveva applicato correttamente tale principio, avendo richiesto una documentazione non necessaria e non avendo verificato se la fattispecie rientrasse tra quelle consentite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione di legge processuale
artt. 11, 12 e 15 d.lgs. n. 546 del 1992
sono richiamati per contestare la decisione sulla rappresentanza e difesa dell'ente nel processo tributario
art. 1 d.l. n. 193 del 2016 convertito in l. n. 225 del 2016
richiamato quale base normativa della disciplina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dei criteri generali di difesa
art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019 convertito in l. n. 58 del 2019
richiamato come disposizione sopravvenuta rilevante sulla difesa dell'ente
art. 182 c.p.c.
invocato in via subordinata per sostenere che avrebbe dovuto essere concesso un termine per la regolarizzazione del mandato alle liti
art. 12, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel secondo motivo in relazione al mandato alle liti nel processo tributario
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
richiamato per la disciplina della delibera speciale nei casi in cui l'ente si avvalga dell'Avvocatura dello Stato in ipotesi particolari
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamati come limiti e criteri del conferimento dell'incarico al libero foro nel rispetto della disciplina degli affidamenti
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 convertito in l. n. 225 del 2016
richiamato come fonte dei criteri generali per la scelta del patrocinio esterno
Cass., Sez. U., n. 30008 del 2019
la Corte la richiama come precedente di principio che esclude la necessità di allegare e provare in giudizio il presupposto della scelta del libero foro quando la difesa dell'ente avvenga nelle ipotesi consentite
Cass. n. 31241 del 2019
richiamata in senso conforme, a conferma che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione poteva costituirsi in appello con avvocato del libero foro
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata e difesa da un avvocato del libero foro, senza necessità di una specifica delibera o di una prova documentale in giudizio, quando ciò avvenga nelle ipotesi consentite dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato o quando quest'ultima non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
- Il giudice non può dichiarare inammissibile l'atto di appello dell'ente solo perché la costituzione è avvenuta con avvocato esterno, se non verifica previamente se la fattispecie rientri tra quelle che legittimano tale scelta difensiva.
- La costituzione dell'ente tramite Avvocatura dello Stato o tramite libero foro, nei casi ammessi, implica la sussistenza del relativo presupposto legale, senza onere di specifica allegazione o prova nel processo, neppure in sede di legittimità.
- Quando il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della decisione impugnata, il motivo subordinato relativo alla regolarizzazione del mandato alle liti resta assorbito.
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