Cassazione Penale, Ordinanza n. 07783/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi modificata la sentenza di merito, che resta una conferma della responsabilità per minaccia aggravata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per il delitto di minaccia aggravata. Con un unico motivo ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale e delle regole di valutazione della prova richiamando gli artt. 192, 530 e 533 c.p.p., contestando in particolare le modalità del riconoscimento fotografico. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica, indeterminata e aspecifica rispetto a una motivazione di merito ritenuta logica e corretta; inoltre, la censura sul riconoscimento fotografico è stata giudicata assertiva, perché mirava solo a insinuare dubbi sulla prova senza negarne chiaramente gli esiti.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte reputa la censura generica e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
art. 530 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla formula assolutoria; la Corte non ravvisa specifiche criticità nella valutazione probatoria della decisione impugnata.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di معيار di condanna; la Corte osserva che la sentenza di merito è logica e corretta nei presupposti di fatto e di diritto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza che investe la valutazione della prova deve essere specifica e puntuale: censure generiche, indeterminate o meramente assertive sono inammissibili.
- La critica al riconoscimento fotografico non è ammissibile se si limita a sollevare dubbi senza confrontarsi in modo concreto con gli esiti della prova valorizzata dai giudici di merito.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta coerente, logica e corretta nei presupposti di fatto e di diritto, la cassazione non può essere sollecitata a una rivalutazione del merito tramite deduzioni aspecifiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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