Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07783/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi modificata la sentenza di merito, che resta una conferma della responsabilità per minaccia aggravata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per il delitto di minaccia aggravata. Con un unico motivo ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale e delle regole di valutazione della prova richiamando gli artt. 192, 530 e 533 c.p.p., contestando in particolare le modalità del riconoscimento fotografico. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica, indeterminata e aspecifica rispetto a una motivazione di merito ritenuta logica e corretta; inoltre, la censura sul riconoscimento fotografico è stata giudicata assertiva, perché mirava solo a insinuare dubbi sulla prova senza negarne chiaramente gli esiti.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte reputa la censura generica e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla formula assolutoria; la Corte non ravvisa specifiche criticità nella valutazione probatoria della decisione impugnata.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di معيار di condanna; la Corte osserva che la sentenza di merito è logica e corretta nei presupposti di fatto e di diritto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la doglianza che investe la valutazione della prova deve essere specifica e puntuale: censure generiche, indeterminate o meramente assertive sono inammissibili.
  • La critica al riconoscimento fotografico non è ammissibile se si limita a sollevare dubbi senza confrontarsi in modo concreto con gli esiti della prova valorizzata dai giudici di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta coerente, logica e corretta nei presupposti di fatto e di diritto, la cassazione non può essere sollecitata a una rivalutazione del merito tramite deduzioni aspecifiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.