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Sentenza

Sentenza n. 708/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento del silenzio-diniego opposto sull’istanza di accesso agli atti, formulata dalla società FAMA S.r.l., con nota trasmessa a mezzo PEC in data 25.10.2024 e accertamento del diritto della società FAMA S.r.l. ad estrarre copia della documentazione richiesta, con contestuale ordine di esibizione alla parte resistente.

Giustizia amministrativa202500016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti trasmessa il 25 ottobre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego opposto dal Comune di Gallipoli alla propria istanza di accesso agli atti, chiedendo l’accertamento del diritto di estrarre copia della documentazione richiesta e un ordine di esibizione nei confronti dell’amministrazione. Nel corso del giudizio, prima dell’udienza camerale e della trattenuta della causa in decisione, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, la parte ricorrente possa disporre dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In assenza del potere del giudice di procedere d’ufficio o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e definire il giudizio in conformità. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’espressa richiesta della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza una specifica ulteriore interpretazione nel ragionamento decisorio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla domanda, il giudice, in applicazione del principio dispositivo, deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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