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Ordinanza

Ordinanza n. 2086/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 38110 del 12.08.2025;

Giustizia amministrativa202510732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di ricorso e lasciando impregiudicata ogni decisione. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per l'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 12 agosto 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato o docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 12 agosto 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di ricorso né i vizi di legittimità dedotti. Il Tribunale ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero una cognizione piena e non fossero compatibili con la sommaria delibazione propria della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    previa sospensione dell'efficacia

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari; l'accoglimento è stato disposto non per una valutazione favorevole sul merito, ma soltanto per consentire la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in ricorso richiedono una cognizione piena incompatibile con la sommaria delibazione cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso.
  • L'accoglimento cautelare disposto ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta, di per sé, una valutazione favorevole sul fumus boni iuris né determina la sospensione sostanziale dell'atto impugnato, salvo quanto specificamente previsto nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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