Cassazione Civile, Ordinanza n. 25372/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società editrice per il pagamento del prezzo di forniture di merce nei confronti del proprio ex agente. L’opposto ha contestato l’esistenza della prova della consegna delle merci e, in via riconvenzionale, ha chiesto somme a titolo di differenze provvigionali e indennità suppletiva di clientela. Il Tribunale ha revocato il decreto, riconoscendo in parte le pretese dell’agente, ma la Corte d’appello ha poi rigettato il gravame principale dell’agente e, accogliendo parzialmente l’appello incidentale della società, ha rideterminato le somme dovute e ha condannato l’agente alla restituzione di importi ritenuti non dovuti. In cassazione l’agente ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sulla trattazione scritta e sulla comparizione delle parti, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe potuto decidere nel merito perché le note non sarebbero state validamente scambiate e perché la mancata comparizione per due udienze avrebbe imposto rinvio o improcedibilità; (2) violazione dell’art. 334 c.p.c., perché l’appello incidentale tardivo della società sarebbe divenuto inefficace per l’asserita improcedibilità dell’appello principale; (3) violazione dell’art. 330 c.p.c., assumendo che l’appello incidentale, proposto oltre un anno dalla sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere notificato personalmente e non al procuratore costituito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, nella trattazione scritta disciplinata dall’emergenza Covid, la comparizione delle parti si realizza mediante il deposito delle note telematiche e non richiede necessariamente lo scambio preventivo, che attiene piuttosto al contraddittorio; ha inoltre osservato che il termine assegnato dal giudice non era perentorio e che, essendo state depositate note anche il giorno dell’udienza, la decisione nel merito era conforme a diritto. Quanto al presunto effetto caducante sull’appello incidentale tardivo, la Corte ha escluso che, ratione temporis, l’improcedibilità dell’appello principale facesse venir meno l’appello incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c., come allora formulato; ha però precisato che il ricorrente, in ogni caso, non aveva interesse concreto a dolersi della decisione di merito invece che dell’improcedibilità, trattandosi per lui di esiti ugualmente sfavorevoli. Il terzo motivo è stato respinto perché, essendo già pendente l’appello principale, l’appello incidentale doveva essere notificato al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., non al domicilio personale della parte ex art. 330, comma 3, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente; è stata inoltre data atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. È stata invece respinta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
le doglianze vengono veicolate come violazioni di legge e nullità processuali.
art. 309 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di mancata comparizione e rinvio dell'udienza, ma ritenuto non violato perché la comparizione si perfeziona col deposito delle note.
art. 181 c.p.c.
richiamato per la disciplina delle conseguenze della mancata comparizione; la Corte esclude che ricorressero i presupposti per l'applicazione del rinvio per assenza totale di note depositate.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020
la trattazione scritta sostitutiva dell'udienza è realizzata mediante deposito telematico di note; il termine assegnato non è qualificato come perentorio.
art. 1, comma 3, lett. a) e b), d.l. n. 125/2020
norma richiamata nel motivo, senza autonoma rilevanza decisoria nel ragionamento finale.
art. 348 c.p.c.
la mancata comparizione dell'appellante principale per due udienze può condurre all'improcedibilità dell'appello principale, ma non determina l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo nella disciplina ratione temporis applicabile.
art. 334 c.p.c.
nel testo vigente all'epoca, l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo conseguiva alla sola inammissibilità dell'appello principale, non anche alla sua improcedibilità; la modifica introdotta dalla riforma Cartabia è successiva e non applicabile al caso.
art. 152 c.p.c.
i termini possono essere stabiliti dal giudice a pena di decadenza solo se la legge lo consente espressamente; il termine per le note nella trattazione scritta emergenziale non era perentorio.
art. 127-ter c.p.c.
richiamato in comparazione, per evidenziare che qui solo una diversa disciplina espressa prevede la perentorietà del termine per le note.
art. 370 c.p.c.
evocato a fini sistematici per mostrare l'evoluzione normativa verso il solo deposito telematico, senza previa notifica, degli atti di parte.
d.lgs. n. 149/2022
la riforma Cartabia ha modificato l'art. 334 c.p.c., ma la nuova disciplina non si applica ratione temporis al caso deciso.
art. 3, comma 25, lett. b), d.lgs. n. 149/2022
ha esteso al caso dell'improcedibilità dell'appello principale l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo, ma solo per il futuro.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 149/2022
indica la decorrenza temporale della nuova disciplina della riforma Cartabia.
art. 330 c.p.c.
non si applica all'appello incidentale già innestato in un giudizio di appello pendente; in tal caso la notifica va eseguita al procuratore costituito.
art. 170 c.p.c.
dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e comunicazioni si effettuano al procuratore costituito; regola applicabile all'appello incidentale nel giudizio già pendente.
art. 96 c.p.c.
non sono stati ravvisati i presupposti della responsabilità aggravata, per cui la relativa domanda della controricorrente è stata respinta.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la comparizione della parte si realizza mediante il deposito telematico delle note; lo scambio preventivo, se previsto dal provvedimento del giudice, rileva sul piano del contraddittorio ma non come condizione della comparizione in sé, salvo diversa previsione espressa di legge.
- Il termine assegnato dal giudice per il deposito delle note di trattazione scritta non è perentorio se la legge non lo qualifica espressamente come tale; in mancanza di note depositate in assoluto può operare la disciplina della mancata comparizione, ma il deposito anche nel giorno dell'udienza esclude la totale assenza di comparizione.
- Nel testo dell'art. 334 c.p.c. applicabile prima della riforma Cartabia, l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo era collegata alla sola inammissibilità dell'appello principale e non anche alla sua improcedibilità; la modifica introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 ha ampliato tale effetto per il futuro.
- Quando l'appello incidentale è proposto in un giudizio di appello già pendente, la notifica segue la regola generale dell'art. 170 c.p.c. e va effettuata al procuratore costituito della controparte, non al domicilio personale della parte ai sensi dell'art. 330 c.p.c.
- La parte che si duole della mancata applicazione delle formalità sulla comparizione in udienza non ha un interesse autonomo a impedire la decisione nel merito se il giudizio è stato comunque definito in senso ad essa sfavorevole e non è stata pronunciata improcedibilità per effetto della mancata comparizione.
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