Cassazione Penale, Ordinanza n. 15638/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe errato nel negare la particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto; inoltre, a fronte del riconoscimento della recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p., il ricorrente non aveva indicato le ragioni per escludere la causa ostativa costituita dalla abitualità del comportamento.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata con deduzioni generiche; occorre indicare specificamente i presupposti di fatto e di diritto che ne consentano il riconoscimento e superino eventuali cause ostative.
art. 99, quarto comma, c.p.
La recidiva qualificata è valorizzata quale indice ostativo alla particolare tenuità del fatto, in quanto espressiva di comportamento abituale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che invoca la particolare tenuità del fatto deve essere specifico e corredato da allegazioni fattuali e giuridiche idonee a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando sia stata riconosciuta una recidiva qualificata, il ricorrente deve spiegare perché non operi la causa ostativa legata alla abitualità del comportamento, altrimenti la censura è inammissibile.
- La mera deduzione del vizio di motivazione, se non accompagnata da argomentazioni concrete e puntuali, non è sufficiente a superare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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