Cassazione Civile, Sentenza n. 20877/2020 del 30/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Klub ha impugnato la sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado rigettando la sua domanda di risarcimento nei confronti della venditrice Gruppo Basso s.p.a. per vizi negli impianti degli immobili acquistati. La questione centrale era se l'azione proposta dall'acquirente fosse stata proposta solo ai sensi dell'art. 1495 c.c. (garanzia per vizi nella compravendita) oppure comprendesse anche l'azione extracontrattuale prevista dall'art. 1669 c.c. (responsabilità del costruttore per gravi difetti), e se i termini di denuncia/prescrizione fossero stati correttamente valutati (anche in relazione alle comunicazioni inviate e all'accertamento tecnico preventivo). La ricorrente denunciava omesso esame della domanda ex art. 1669 c.c., errata qualificazione giuridica del rapporto (vendita vs appalto) e ingiustificata declaratoria di prescrizione nonché vizio di motivazione della corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto (in parte) il ricorso della Klub: ha rilevato che l'atto di citazione conteneva elementi (fatti, petitum e qualità della parte chiamata in causa come "ditta costruttrice") tali da includere anche la domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., per cui la corte d'appello ha omesso di pronunciarsi su quella domanda (vizio per omesso esame). La Corte ha inoltre chiarito i criteri di applicabilità degli artt. 1495 e 1669 c.c. (distinguendo l'azione contrattuale in tema d'appalto dall'azione extracontrattuale a tutela dell'acquirente) e ha censurato la pronuncia sulla prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. poiché la corte d'appello non ha valutato se la prescrizione annuale fosse stata interrotta dalle lettere inviate dalla Klub. Per questi motivi la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze per nuovo esame in diversa composizione; i ricorsi incidentali sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
Disciplina la garanzia per i vizi della cosa venduta: denunciati i vizi entro otto giorni dalla scoperta e azione entro un anno dalla consegna; norma applicabile al rapporto di compravendita salvo che non si configuri responsabilità ex art. 1669 c.c.
art. 1667 c.c.
Regola i rapporti contrattuali di appalto (azione contrattuale per ottenere l'eliminazione dei difetti) e non è applicabile tra acquirente e venditore quando non sussiste un contratto d'appalto; l'acquirente non assume la qualità di committente per il solo fatto che il venditore abbia fatto costruire l'immobile.
art. 1669 c.c.
Configura una responsabilità extracontrattuale del costruttore (anche se venditore) per i "gravi difetti" dell'opera; applicabile anche nei rapporti tra acquirente e venditore-costruttore, indipendentemente dall'esistenza di un formale contratto d'appalto; il termine per la denuncia/azione decorre solo con la piena conoscenza della gravità del difetto e della sua causa, normalmente dopo accertamenti tecnici.
art. 1472 c.c.
Richiamata nella ricostruzione del tipo di contratto (vendita di cosa futura) ma la Corte sottolinea che, ancorché si tratti di vendita di cosa futura, resta possibile e rilevante la responsabilità ex art. 1669 c.c. qualora il venditore sia anche costruttore.
art. 2943 e art. 2945 c.c.
Norme sul termine di prescrizione e sulla sua interruzione: le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore (es. lettere di contestazione) sono atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c., determinando l'inizio di un nuovo periodo.
art. 112 c.p.c.
Principio di decisione su tutte le domande proposte: la Corte ha ritenuto che l'omesso esame della domanda ex art.1669 c.c. integra vizio rimediabile in cassazione, consentendo l'esame diretto degli atti.
art. 132 c.p.c.
Richiama l'obbligo di motivazione. La cassazione ha censurato la motivazione della corte d'appello quando essa non ha considerato correttamente gli elementi sostanziali della domanda.
art. 1362 e ss. c.c.
Regole ermeneutiche sugli atti: la domanda va interpretata nella sua portata sostanziale non solo in base al tenore letterale; la Corte ha richiamato queste norme per affermare che la domanda introduttiva includeva anche l'azione ex art. 1669 c.c.
art. 696 c.p.c.
Accertamento tecnico preventivo: la Corte ha richiamato la rilevanza degli accertamenti tecnici nella determinazione del momento in cui si raggiunge la piena conoscenza della gravità del difetto ai fini della decorrenza dei termini ex art. 1669 c.c.
Massime di principio
- Se il venditore è anche il costruttore, l'acquirente può agire non solo sulla garanzia di vendita (art.1495 c.c.) ma anche per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art.1669 c.c., quando sono presenti "gravi difetti" che pregiudicano in modo significativo la funzionalità o il godimento dell'immobile.
- L'azione tipica prevista per l'appalto (art.1667 c.c.) è riservata al committente nel rapporto d'appalto e non può essere fatta valere dall'acquirente salvo che sussista un rapporto d'appalto formale; tuttavia l'art.1669 c.c. opera anche in mancanza di un contratto d'appalto formale.
- I termini per la denuncia e per l'esercizio dell'azione variano a seconda della norma invocata: per la compravendita (art.1495) operano termini più brevi (denunzia breve e azione entro un anno dalla consegna), mentre per l'art.1669 c.c. il termine per la denunzia/decorrenza decorre dalla piena conoscenza della gravità del difetto e delle sue cause (spesso dopo accertamenti tecnici).
- Le comunicazioni extragiudiziali idonee (lettere di contestazione) interrompono la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi nella compravendita e devono essere valutate dal giudice prima di dichiarare la prescrizione.
- In sede processuale il giudice deve interpretare le domande nella loro portata sostanziale (tenendo conto di petitum, causa petendi e comportamento processuale): una domanda non formulata in termini tecnici può però essere ritenuta inclusa se risulta connessa alla pretesa principale.
- L'invio di personale di imprese esecutrici per verifiche non equivale automaticamente al riconoscimento dei vizi da parte del venditore; il riconoscimento formale è distinto e rilevante ai fini dell'eventuale novazione o della decorrenza di termini.
- L'accertamento tecnico preventivo e gli accertamenti tecnici svolti in causa possono spostare in avanti il momento da cui decorre il termine per agire ai sensi dell'art.1669 c.c., perché la decorrenza richiede la piena consapevolezza della gravità e delle cause del difetto.
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