Sentenza del 12/09/2019 n. 28347 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero delle accise sull'energia elettrica prodotta dalla società consortile mediante fonti rinnovabili e ceduta ai consorziati negli anni 2009-2014. La contribuente sosteneva di poter beneficiare dell'esenzione prevista per l'energia autoprodotta, richiamando anche precedenti indicazioni favorevoli dell'Amministrazione e il principio del legittimo affidamento. L'Agenzia contestava sia la motivazione contraddittoria della sentenza regionale sia l'esclusione del tributo, sostenendo che l'affidamento poteva eventualmente incidere soltanto su sanzioni e interessi. La contribuente, con ricorso incidentale, sosteneva invece che l'esenzione dovesse estendersi all'energia ceduta ai consorziati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi dell'Agenzia, ritenendo che il contrasto tra motivazione e dispositivo costituisse un errore materiale non idoneo a rendere incomprensibile la decisione. Ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia, stabilendo che il legittimo affidamento derivante da circolari, risoluzioni o prassi amministrative erronee non elimina l'obbligo di pagare il tributo, ma comporta soltanto l'esclusione di sanzioni e interessi. Ha respinto tutti i motivi del ricorso incidentale della contribuente, chiarendo che l'esenzione per l'energia da fonti rinnovabili autoprodotta spetta alla società consortile solo per l'energia consumata direttamente da essa e non per quella ceduta ai singoli consorziati. La sentenza regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b) (TUA)
È esentata da accise l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
L'esenzione è di stretta interpretazione e riguarda l'energia prodotta da fonte rinnovabile e consumata direttamente dal soggetto autoproduttore; non si estende all'energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti, come i consorziati.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il legittimo affidamento del contribuente, anche quando derivante da indicazioni o prassi erronee dell'Amministrazione finanziaria, esclude in linea generale sanzioni e interessi, ma non l'obbligo principale di pagare il tributo.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 11
Solo una risposta resa nell'ambito di una regolare procedura di interpello può vincolare l'Amministrazione e rendere nulli gli atti impositivi successivi contrari alla risposta, nei limiti della specifica questione oggetto dell'interpello.
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2 (decreto Bersani)
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per gli altri soggetti indicati dalla norma.
La definizione di autoproduttore vale ai soli fini del decreto Bersani e non può essere automaticamente utilizzata per ampliare l'esenzione dalle accise prevista dal TUA.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911
La norma ha esteso, per il solo anno d'imposta 2016, l'esenzione ai soci di determinate società cooperative, senza includere i consorzi o le società consortili; ciò conferma che questi ultimi non rientravano nell'esenzione per gli anni precedenti.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso incidentale, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali e le esenzioni dalle accise sono soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese oltre i soggetti, consumi e condizioni espressamente previsti dalla legge.
- La produzione di energia da fonti rinnovabili non è sufficiente, da sola, a garantire l'esenzione: occorrono anche la potenza richiesta, il consumo in locali non abitativi e il consumo diretto da parte dell'autoproduttore.
- Quando l'energia viene ceduta a consorziati o ad altri soggetti giuridicamente distinti, tale cessione non equivale automaticamente a consumo proprio e, salvo specifica previsione normativa, l'esenzione non si trasferisce.
- Circolari, risoluzioni e prassi amministrative possono fondare il legittimo affidamento e giustificare l'esclusione di sanzioni e interessi, ma normalmente non possono eliminare il debito d'imposta, perché l'Amministrazione non può disporre liberamente dell'obbligazione tributaria.
- Una tutela più forte, inclusa la possibile nullità dell'atto impositivo contrario, richiede di regola un interpello formalmente ammissibile e specificamente riferito alla fattispecie concreta.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza solo quando rende non conoscibile la decisione complessiva; se il significato della decisione resta ricostruibile, si tratta normalmente di un mero errore materiale.
- Il principio del legittimo affidamento non può fondarsi su una prassi amministrativa illegittima in modo da rendere definitivamente non dovuto un tributo previsto dalla legge, salvo circostanze eccezionali valutate concretamente dal giudice.
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