Ordinanza n. 560/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto di individuazione definitiva n. 1933 del Direttore del Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna – prot. n. 12555/VII/19/6, pubblicato in data 16.12.2025 – relativo a “Procedura comparativa pubblica per l’individuazione di destinatari di contratti di collaborazione inerenti materie d’insegnamento – Triennio 2025/2028 – Decreto direttoriale 29 luglio 2025 n. 1870, prot. n.6885/VII/19/6”, limitatamente alla graduatoria relativa al S.A.D. AFAM 0026 “Strumenti a tastiera storici” – Corso: “Pratica e ripetizione del canto rinascimentale e barocco”; - di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato, in particolare dell’art. 6 “Criteri di valutazione” del bando recato dal Decreto n. 1870 del Direttore del Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna Prot. n. 6885/VII/19/6 del 29.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di individuazione definitiva della graduatoria relativa al S.A.D. AFAM 0026 “Strumenti a tastiera storici”, corso “Pratica e ripetizione del canto rinascimentale e barocco”, nonché i criteri di valutazione del bando
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di individuazione definitiva, limitatamente alla graduatoria relativa al corso indicato, nonché gli atti presupposti e, in particolare, l’art. 6 del bando concernente i criteri di valutazione. Poiché il ricorso incide sulla posizione di numerosi soggetti inseriti nella graduatoria, il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità sostanziali dedotti contro la graduatoria o contro i criteri di valutazione.
La decisione
Il TAR, impregiudicata ogni decisione collegiale sulla domanda cautelare e sul merito, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio. La pubblicazione deve contenere gli elementi identificativi del giudizio, del ricorrente, delle amministrazioni, degli atti impugnati, dei destinatari in graduatoria e il testo integrale del ricorso, con le modalità e i termini prescritti nell’ordinanza. È stata inoltre disposta la notificazione personale nei confronti dei due soggetti collocati immediatamente davanti al ricorrente in ordine decrescente di valutazione. Il Conservatorio è stato ordinato di consegnare al ricorrente, entro cinque giorni, le domande di partecipazione di tali soggetti, complete di indirizzo di residenza e codice fiscale e senza oscuramenti. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata al 29 aprile 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento né è stata formulata una valutazione definitiva su fumus boni iuris o periculum in mora.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
notificazione per pubblici proclami
Consente, in presenza di un elevato numero di soggetti da evocare in giudizio, di integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile
Richiamato quale fondamento della possibilità di autorizzare modalità di notificazione idonee e diverse da quelle ordinarie.
art. 151 c.p.c.
Richiamato per la possibilità di disporre modalità di notificazione diverse da quelle previste dalla legge, purché idonee.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulle posizioni di un numero elevato di soggetti inseriti in una graduatoria, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, individuando modalità telematiche idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione di un avviso contenente gli elementi essenziali del giudizio e il testo integrale del ricorso, con indicazione dei destinatari e degli estremi del provvedimento autorizzativo.
- Quando il ricorrente contesta una graduatoria e vi sono soggetti collocati immediatamente davanti a lui, il giudice può prescrivere la notificazione personale nei loro confronti, anziché consentire per tali soggetti la sola notificazione per pubblici proclami.
- Ai fini della notificazione personale dei controinteressati, il giudice può ordinare all’amministrazione di mettere a disposizione del ricorrente le domande di partecipazione contenenti i dati necessari alla notificazione, disponendo che siano trasmesse senza oscuramenti.
- L’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio e il rinvio della trattazione cautelare non comportano una decisione sulla fondatezza dei motivi di annullamento né una definitiva valutazione cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 202/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 203/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 204/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →