Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26356/2020 del 19/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sulla composizione dell'asse ereditaria e sulla proprietà dell'intero fabbricato ricostruito con contributo pubblico dopo il sisma del 1984. Il ricorrente rivendicava per sé la proprietà di un piano dell'immobile invocando atti amministrativi e un atto notorio che lo indicava quale proprietario del fabbricato demolito e sosteneva di aver beneficiato, almeno in parte, del contributo per la ricostruzione. Controversie secondarie riguardavano la compensazione tra il credito per i miglioramenti eseguiti dal ricorrente e il controcredito degli altri coeredi per l'uso esclusivo del bene, nonché questioni procedurali sulla formazione e attribuzione delle porzioni nella divisione giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi proposti da Donato D'Angelo, confermando in linea di principio le valutazioni di merito circa la comproprietà ereditaria dell'intero fabbricato (applicazione del principio di accessione su suolo dei genitori) e la mancata prova che il contributo fosse stato erogato a favore del ricorrente. Tuttavia ha accolto il quarto motivo riguardante l'insufficiente motivazione della determinazione equitativa del controcredito spettante ai coeredi per il mancato godimento dell'appartamento (la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente motivato la quantificazione del credito e la correlazione con il credito per i miglioramenti). Per questo motivo la sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione per rideterminare il credito con motivazione adeguata. Le spese sono compensate in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 934 c.c. (accessione)

    Il principio dell'accessione è stato applicato dalla corte di merito per ritenere che il fabbricato ricostruito appartenga ai proprietari del suolo (i genitori), nonostante la ricostruzione in sito diverso; la Cassazione ha ritenuto questa valutazione di fatto corretta e non censurabile.

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Nel giudizio di divisione l'onere della prova della comproprietà non richiede lo stesso rigore dell'azione di rivendicazione; la Corte ha ritenuto che la prova fornita fosse sufficiente per la comproprietà ereditaria.

  • Ordinanza Ministeriale 905/FPC/ZA del 12/02/1987 (art. 6 commi 1 e 2 e art.2 commi 10 e 11)

    "Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente..."

    La normativa amministrativa relativa all'assegnazione di aree e al contributo di ricostruzione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere un diverso trasferimento di proprietà; la corte ha ritenuto che gli atti amministrativi citati non provassero che il contributo o la proprietà fossero spettati al ricorrente, e la Cassazione ha confermato che la valutazione di merito su tale punto è insindacabile.

  • art. 723 c.c. (rendiconto tra comunisti)

    Richiamato come norma che impone il rendiconto tra condividenti per spese, addizioni e miglioramenti; la corte ha ritenuto corretta la possibilità di rendiconto e compensazione tra crediti derivanti dalla comunione.

  • art. 724 c.c. (obbligo di rendiconto)

    Rilevante nella decisione sulla compatibilità della liquidazione dei crediti tra coeredi; la Cassazione ha confermato che il rendiconto è dovuto e che i relativi crediti possono reciprocamente compensarsi.

  • art. 1241 c.c. (estinzione per compensazione)

    Fondamento giuridico per la compensazione tra crediti tra compartecipi: la Corte ha ritenuto legittima la compensazione, purché i conteggi siano motivati.

  • art. 1226 c.c. (criterio per la quantificazione dei frutti)

    Richiamato per stabilire che i frutti dovuti per il godimento esclusivo possono essere quantificati con riferimento ai canoni di locazione di mercato, criterio che deve essere chiaramente applicato e motivato dal giudice.

  • artt. 789, 791 c.p.c. e art. 195 norme di attuazione c.p.c. (procedure di divisione giudiziale)

    Richiamati nella censura procedurale sull'assegnazione delle porzioni prima del passaggio in giudicato; la Cassazione ha ritenuto infondata la critica, spiegando la differenza tra attribuzione diretta e approvazione di progetti con estrazione a sorte.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)

    Fondamento procedurale del ricorso per cassazione: la Corte ha accolto solo il motivo relativo alla motivazione insufficiente circa la liquidazione del controcredito, rigettando gli altri motivi impugnati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione la prova della comproprietà è meno rigorosa rispetto all'azione di rivendicazione: il giudice può basare la decisione su valutazioni di fatto e consulenze tecniche, purché motivate.
  • Il principio dell'accessione opera quando un fabbricato viene ricostruito sul suolo di proprietà dei coeredi: la titolarità del suolo può determinare la proprietà dell'opera, indipendentemente dagli atti amministrativi di erogazione del contributo, salvo prova contraria netta.
  • Gli atti e le determinazioni amministrative (contributi, assegnazioni comunali) non sostituiscono automaticamente la prova civilistica della proprietà: occorre dimostrare con atti idonei che il beneficio amministrativo ha trasferito diritti reali a un soggetto diverso dai proprietari del suolo.
  • I crediti tra compartecipi (per uso esclusivo e per miglioramenti) sono soggetti a rendiconto e possono essere compensati; il giudice deve però motivare chiaramente criteri e calcoli adottati per la liquidazione.
  • Per quantificare i frutti dovuti dal compartecipe che ha goduto esclusivamente del bene il criterio usuale è il canone di mercato, salvo altri parametri più idonei: la scelta del criterio è insindacabile in cassazione solo se adeguatamente motivata.
  • Nelle divisioni giudiziali con attribuzione diretta non è necessario un doppio momento (sentenza definitiva prima di attribuire le porzioni): la distinzione rileva soprattutto nei casi di approvazione di progetti e sorteggi per quote uguali.
  • In sede di impugnazione per cassazione, le censure di fatto sono limitate: la Corte può cassare solo per vizio di motivazione o violazione di diritto evidente (qui è stato accolto il motivo per insufficiente motivazione sulla valutazione equitativa).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.