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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07127/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da lavori di completamento di un campo sportivo affidati inizialmente a un'associazione temporanea di imprese. Dopo l'annullamento della delibera che aveva autorizzato l'affidamento mediante trattativa privata, il comune ordinò all'impresa di rimuovere un escavatore lasciato nel cantiere; poi, in mancanza di adempimento, affidò a un terzo la rimozione coattiva del mezzo. L'impresa proprietaria dell'escavatore agì per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza di sgombero e il risarcimento dei danni subiti dal mezzo durante il trasferimento e la custodia, oltre al danno da mancato utilizzo e da passivo ammortamento. In cassazione denunciò, in sintesi: omessa pronuncia e ultrapetizione sulla disapplicazione dell'ordinanza sindacale; violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e vizi motivazionali per mancata considerazione di prove e della domanda risarcitoria n. 8; erronea qualificazione del rapporto tra comune e soggetto incaricato della rimozione come appalto; violazione del giudicato interno; violazione delle norme sulla proprietà/possesso; omessa valutazione del danno da indebito uso e da ammortamento; erronea condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva già esaminato la doglianza sull'illegittimità dell'ordinanza, reputandola però irrilevante ai fini del decidere, e perché la censura era priva di specificità sull'atto amministrativo. Ha respinto il secondo motivo osservando che non vi era ultrapetizione: il giudice può qualificare giuridicamente i fatti e verificare d'ufficio i presupposti della responsabilità, mentre la responsabilità del comune era stata esclusa sulla base dell'insussistenza degli elementi della domanda risarcitoria. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto e quinto poiché miravano in sostanza a una nuova valutazione del materiale istruttorio e a una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità, oltre a difettare di specificità per l'omesso esame di fatti decisivi. Ha ritenuto infondato il sesto motivo sulle spese, essendo corretta la liquidazione secondo soccombenza. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del comune e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di qualificare giuridicamente i fatti e di verificare d'ufficio i presupposti della domanda; il vizio di ultrapetizione ricorre solo se si esce dai limiti del petitum e della causa petendi

  • art. 115 c.p.c.

    non consente in cassazione di censurare la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono o disattende prove legali; non per la semplice critica al prudente apprezzamento del merito

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale; nel caso concreto la motivazione d'appello è stata ritenuta sufficiente e chiara

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per dedurre violazioni di legge, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza e ultrapetizione; nel caso concreto le censure sono state respinte perché la decisione impugnata aveva affrontato i punti essenziali

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente di denunciare il mancato accoglimento di domande o una diversa lettura delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    richiede specificità e autosufficienza del ricorso; la doglianza sull'illegittimità dell'ordinanza è stata ritenuta carente perché non descriveva adeguatamente il contenuto dell'atto

  • art. 69 O.R.EE.LL.

    richiamato dal ricorrente come base dell'ordinanza contingibile e urgente, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito la legittimità per difetto di rilevanza e di specificità della censura

  • art. 5 l. n. 2248 del 1865 All. E

    richiamato per la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato insieme alla disciplina sulla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la condanna del ricorrente è stata confermata

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ha ritenuto corretta la statuizione di merito

  • art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limiti a qualificare giuridicamente i fatti allegati e a verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti della responsabilità dedotta; esso richiede invece una decisione su un bene della vita diverso da quello richiesto o su questioni estranee al thema decidendum.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo che si alleghi l'uso di prove non dedotte, l'omesso rispetto delle prove legali o l'attribuzione a prove semplici di efficacia legale.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove o il mancato accoglimento della domanda.
  • La censura relativa alla disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo deve essere specifica e autosufficiente, indicando il contenuto dell'atto e gli elementi che ne dimostrano l'illegittimità; in mancanza, la questione può essere ritenuta irrilevante o inammissibile.
  • La qualificazione del rapporto tra amministrazione e soggetto incaricato dell'esecuzione materiale rileva ai fini dell'imputazione della responsabilità, ma la contestazione di tale qualificazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti in cassazione.
  • Le spese seguono la soccombenza anche nel giudizio di legittimità quando il ricorso è integralmente rigettato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAppalto
RamiProcesso civileContrattiResponsabilità civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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