Sentenza n. 3320/2026 - Roma, Sezione 2
per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad (Pakistan), con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente inadempiente sull'istanza di fissazione dell'appuntamento per la definizione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, chiedendo la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, funzionale all'iscrizione e alla frequenza di un'università italiana. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione dopo l'istanza trasmessa via PEC il 17 ottobre 2025. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevata anche d'ufficio, sostenendo che il termine legale per provvedere non era ancora decorso alla data di proposizione del ricorso, notificato e depositato l'11 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR, sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata. Ha ritenuto fondata e assorbente l'eccezione di inammissibilità, osservando che l'art. 5, comma 8, d.P.R. n. 394/1999 assegna alla competente struttura ministeriale novanta giorni per il rilascio del visto. Poiché l'istanza era stata presentata il 17 ottobre 2025 e il ricorso era stato proposto l'11 dicembre 2025, il termine non era ancora scaduto. Mancava quindi il presupposto oggettivo dell'azione avverso il silenzio, ossia la formazione del silenzio-inadempimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; essa presuppone l'inerzia dell'amministrazione protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 73 c.p.a.
È richiamato dal giudice in relazione alla rilevazione d'ufficio dell'eccezione di inammissibilità, con previo avviso alle parti.
art. 5, comma 8, d.P.R. n. 394/1999
Prevede il termine di novanta giorni per il rilascio del visto da parte della competente struttura ministeriale; fino alla scadenza del termine non si forma il silenzio-inadempimento azionabile.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile solo quando sia già decorso il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo.
- Nel procedimento di rilascio del visto di ingresso disciplinato dall'art. 5, comma 8, d.P.R. n. 394/1999, il termine per provvedere è di novanta giorni e decorre dalla presentazione dell'istanza.
- La proposizione del ricorso prima della scadenza del termine legale per provvedere esclude la formazione del silenzio-inadempimento e determina l'inammissibilità dell'azione.
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