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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-116/23

Order of the General Court (Third Chamber) of 14 November 2024. — Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (Medel) and Others v European Commission. — Action for annulment – Regulation (EU) 2021/241 – Financing agreement and loan agreement concluded by the Commission and Poland – Trade association – Lack of direct concern – Manifest inadmissibility. — Case T-116/23

Giurisprudenza europea62023TO0116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso di quattro associazioni di magistrati contro il Financing Agreement e il Loan Agreement relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza della Polonia. Ha ritenuto che le milestones contestate incidano solo sul rapporto finanziario tra Commissione e Polonia e non direttamente sulla posizione giuridica dei giudici o delle associazioni ricorrenti. Il richiamo alla tutela effettiva e alle carenze dello stato di diritto non consente di derogare ai requisiti di diretta incidenza dell’articolo 263 TFUE.

Ricorso di annullamento di associazioni di magistrati contro gli accordi di finanziamento e di prestito con la Polonia nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza: inammissibilità per difetto di interesse diretto

La questione giuridica

Se associazioni rappresentative di giudici possano ottenere l’annullamento del Financing Agreement e del Loan Agreement conclusi dalla Commissione e dalla Polonia ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, sostenendo che tali accordi sarebbero viziati da illegittimità relative a milestones contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio sulla ripresa e resilienza per la Polonia; in particolare, se ricorra una situazione di diretta incidenza sui ricorrenti o sui loro membri e se sia possibile un allentamento dei requisiti di ricevibilità ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Principio di diritto

Un’associazione rappresentativa di magistrati non può impugnare gli accordi di finanziamento e di prestito conclusi dalla Commissione e da uno Stato membro nell’ambito del regolamento (UE) 2021/241 se non dimostra una diretta incidenza sulla propria posizione giuridica o su quella dei propri membri; le milestones inserite nella decisione di esecuzione del Consiglio restano misure di condizionalità finanziaria interne al rapporto tra Unione e Stato membro e non producono, da sole, effetti giuridici vincolanti direttamente applicabili ai giudici interessati. Di conseguenza, il ricorso è manifestamente irricevibile e non può essere ammesso neppure invocando l’articolo 47 della Carta o esigenze di tutela effettiva, poiché ciò equivarrebbe a disapplicare i requisiti espressamente previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2021/241
  • Articolo 2, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/241
  • Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241
  • Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241
  • Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241
  • Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241
  • Articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Ricorso contro gli accordi di finanziamento e di prestito nel quadro del RRF

Si tratta di un’ordinanza del Tribunale, Terza Sezione, resa il 14 novembre 2024 in un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da quattro associazioni di magistrati contro il Financing Agreement e il Loan Agreement conclusi tra Commissione e Polonia nell’ambito del regolamento (UE) 2021/241 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Fatti e contesto normativo

Le ricorrenti contestavano la legittimità degli accordi del 24 agosto 2022, sostenendo che essi fossero viziati dalle presunte illegittimità di alcune milestones della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, come modificata l’8 dicembre 2023. Le milestones contestate erano F1G, F2G e F3G, relative alla riforma della giustizia in Polonia.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2021/241:

  • i fondi possono essere concessi come contributo finanziario o come prestito;
  • lo Stato membro presenta un piano per la ripresa e la resilienza;
  • il Consiglio approva la valutazione del piano mediante decisione di esecuzione;
  • l’erogazione è subordinata al soddisfacente conseguimento di milestones e targets;
  • la Commissione conclude poi gli accordi finanziari o di prestito con lo Stato membro interessato.

Argomentazioni delle ricorrenti

Le associazioni sostenevano che:

  • le milestones F1G, F2G e F3G producessero effetti giuridici diretti sulla posizione dei giudici che esse rappresentano;
  • gli accordi impugnati fossero inscindibili da tali milestones;
  • l’azione dovesse essere considerata ammissibile anche in quanto gli accordi sarebbero stati atti regolamentari non comportanti misure d’esecuzione;
  • in subordine, i requisiti di ricevibilità dovessero essere attenuati in considerazione della tutela dello Stato di diritto e della situazione della magistratura polacca.

Valutazione del Tribunale sulla ricevibilità

Il Tribunale richiama il criterio consolidato della diretta incidenza ex articolo 263, quarto comma, TFUE: occorre che l’atto produca effetti sulla posizione giuridica del ricorrente e che non lasci alcun margine discrezionale ai destinatari della sua attuazione. Qui, però, gli accordi contestati producono effetti solo nel quadro del rapporto contrattuale tra Commissione e Polonia, rispetto al quale le ricorrenti sono terze.

Il Tribunale esamina poi le tre ipotesi in cui un’associazione può agire in giudizio:

  • quando una disposizione le attribuisce espressamente poteri processuali;
  • quando rappresenta membri che sarebbero essi stessi legittimati ad agire;
  • quando i suoi propri interessi sono direttamente incisi dall’atto impugnato.

Nel caso di specie:

  • non esistono disposizioni che conferiscano alle ricorrenti poteri processuali specifici;
  • il fatto che esse difendano la giustizia o il rule of law non basta a creare una legittimazione speciale;
  • il ruolo di "interlocutori" presso istituzioni dell’Unione o organismi del Consiglio d’Europa non le trasforma in negoziatori dell’atto impugnato;
  • non risulta dimostrata una lesione diretta dei loro interessi propri.

Assenza di diretta incidenza sui membri rappresentati

Quanto alla rappresentanza dei membri, il Tribunale ricorda che i giudici polacchi e degli altri Stati membri/SEE non sono direttamente incisi dalle milestones contestate. Le milestones F1G, F2G e F3G hanno natura di condizionalità di bilancio e rilevanza limitata al processo di erogazione dei fondi; non rendono direttamente applicabili ai giudici interessati nuove regole né modificano immediatamente la loro posizione giuridica, che resta disciplinata dal diritto polacco e dal diritto UE applicabile.

Inoltre:

  • per i giudici colpiti dalle decisioni della Disciplinary Chamber, il Tribunale richiama la conclusione già raggiunta nell’ordinanza del 4 giugno 2024, secondo cui non vi è diretta incidenza;
  • a fortiori, ciò vale per i giudici polacchi non colpiti da tali decisioni;
  • non sussiste nemmeno diretta incidenza per gli altri giudici degli Stati membri o dello SEE.

Tutela effettiva e articolo 47 della Carta

Il Tribunale respinge anche la richiesta di attenuazione dei criteri di ricevibilità. La tutela giurisdizionale effettiva non consente di eliminare i requisiti espressamente stabiliti dal Trattato; l’articolo 47 della Carta non attribuisce un diritto incondizionato ad agire direttamente in annullamento contro atti dell’Unione. Le asserite carenze sistemiche dello Stato di diritto in Polonia non possono quindi giustificare una deroga alla condizione di diretta incidenza.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura. Le ricorrenti sono condannate alle spese della Commissione; il Consiglio e la Polonia, intervenuti, sopportano le proprie spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio affermato

Le associazioni rappresentative, anche se attive nella difesa dell’indipendenza della magistratura e dello Stato di diritto, non possono impugnare accordi finanziari conclusi nel quadro del RRF se non dimostrano una diretta incidenza sulla propria posizione o su quella dei membri rappresentati; le milestones contenute in una decisione di esecuzione del Consiglio restano, in questo contesto, elementi di condizionalità finanziaria privi di effetti giuridici diretti sui giudici interessati.

Come è indicizzato

Materiedispositivo per la ripresa e la resilienzaammissibilità del ricorsolegittimazione ad agire delle associazionicondizione di diretta incidenzacontrollo giurisdizionale degli atti dell’unione

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