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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14639/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le prove fossero basate unicamente sulle dichiarazioni del collaboratore Corra Silvio, che gli atti indicati erano al più esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che il periodo di presunta partecipazione era breve (luglio 2018 - giugno 2019), che non aveva apportato concrete utilità al clan e che molte circostanze riportate (es. rapporti di parentela, lavorare per l'avvocato) erano false o inverosimili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, fondandosi sulle dichiarazioni del collaboratore Corra corroborate da numerose intercettazioni che documentano: partecipazione a estorsioni e atti intimidatori, programmazione di delitti con esponenti del clan, agevolazioni finanziarie a membri del sodalizio, occultamento di documenti per la moglie del capoclan e reiterate dichiarazioni di fedeltà. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (vietato rinnovare la valutazione del merito dei fatti) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. Ha disposto infine gli adempimenti della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Sez.6, n.11194 dell'8/3/2012 (Lupo)

    Principio sull'ammissibilità del ricorso per cassazione contro misure cautelari: è consentito solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione, non per rinnovata valutazione dei fatti.

  • Sez.2, n.31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti)

    Conferma il principio che la cassazione non è il luogo per rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti fatta dal giudice del merito in materia di misure cautelari.

  • Sez.1, n.49744 del 07/12/2022 (Petrillo)

    Sulla configurabilità del concorso esterno: l'elemento oggettivo richiede che il contributo del concorrente esterno sia apprezzabile rispetto alle finalità tipiche dell'associazione, indipendentemente da crisi interne che rendano necessario l'intervento esterno.

  • Sez. U., n.33738 del 12/07/2005 (Mannino)

    Sull'elemento soggettivo del concorso esterno: è necessario il dolo sia rispetto al fatto tipico sia rispetto al contributo causale volto alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione.

  • Sez.2, n.27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)

    Richiama i limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari: la Corte può verificare solo l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione, non riesaminare le prove e le valutazioni di merito.

  • Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro misure cautelari personali è ammissibile solo per violazioni di legge specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rivedere il merito probatorio.
  • Per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa occorrono sia un contributo oggettivamente apprezzabile alla realizzazione degli scopi del sodalizio, sia il dolo che riguarda tanto l'azione quanto la finalità di rafforzamento/conservazione dell'associazione.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, se corroborate da riscontri (es. intercettazioni), possono costituire elementi idonei a fondare gravi indizi di colpevolezza ai fini di misure cautelari.
  • La breve durata temporale dell'adesione o l'assenza di un vantaggio patrimoniale diretto non escludono automaticamente la configurabilità del concorso esterno se la condotta è idonea a favorire il sodalizio.
  • Chi impugna una misura cautelare deve focalizzare le censure su vizi di legge o di logicità della motivazione; proposte alternative di valutazione delle stesse risultanze sono generalmente inammissibili in Cassazione.
  • Ricorrere in maniera manifestamente infondata può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della cassa delle ammende).

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