Cassazione Penale, Sentenza n. 27470/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello ritenendo violata la disciplina sul rito a trattazione scritta prevista dall'art. 23-bis d.l. n.137/2020 e le norme processuali (artt. 178 e 179 c.p.p.), perchè il Procuratore generale aveva depositato le conclusioni scritte in ritardo (24/02/2025), dopo il deposito delle conclusioni difensive (termine spirato il 20/02/2025). Si deduceva la nullità degli atti e della sentenza per violazione delle previste scansioni temporali e per pregiudizio alle facoltà difensive; si censurava la Corte territoriale per aver ritenuto inesistente la nullità e per aver qualificato la questione come rinunciata dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo unico è aspecifico: il ricorrente non ha affrontato la motivazione della Corte d'appello né dimostrato concretamente il pregiudizio delle facoltà difensive derivante dal tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale. La Corte richiama l'orientamento secondo cui, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni sono funzionali al contraddittorio e il deposito tardivo può essere disatteso dal giudice; tuttavia, chi impugna deve indicare l'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive sull'esito del giudizio. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. n.137/2020
Disciplina temporale emergenziale del rito a trattazione scritta: fissa modalità e termini per il deposito delle conclusioni, con funzione organizzativa e di garanzia del contraddittorio; il loro rispetto è rilevante per la validità del procedimento, ma l'inosservanza necessita di dimostrazione del pregiudizio per dar luogo a nullità rilevante
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)
Norma che indica ipotesi di nullità degli atti processuali; la Corte ha valutato che il tardivo deposito, da solo, non integra automaticamente una nullità di ordine generale se non comprovato il nocumento difensivo
art. 179 c.p.p.
Regola le nullità e i loro effetti; la Corte richiede un concreto collegamento tra la nullità prospettata e il pregiudizio subito
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione evocato dal ricorrente (violazione di norme processuali); la Corte lo ha ritenuto aspecifico perché non adeguatamente confrontato con la motivazione della Corte d'appello
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Norma che consente il trattamento cartolare del ricorso; la causa è stata trattata in forma cartolare ai sensi di tale disposizione
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di comminare ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una ammenda equitativamente fissata in euro 3.000
Massime di principio
- Nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni sono perentori e finalizzati a garantire il corretto svolgimento del contraddittorio; il deposito tardivo può essere disatteso dal giudice ai fini decisionali
- Per ottenere l'annullamento per tardivo deposito occorre non solo lamentare genericamente il pregiudizio, ma dimostrare concretamente l'effetto delle conclusioni intempestive sull'esito del giudizio e fornire elementi specifici che la Corte d'appello non abbia adeguatamente considerato
- Un motivo di cassazione che non contesti puntualmente la motivazione del giudice di merito e non specifichi il nesso di pregiudizio è aspecifico e può rendere il ricorso inammissibile
- La rinuncia ad eccezioni in sede di merito può essere valutata dalla Corte di merito; però, se si sostiene la possibilità di riproporre l'eccezione in Cassazione, è necessario spiegare perché la rinnovazione sia ammissibile e mostrare il pregiudizio concreto
- Ricorsi manifestamente aspecifici o infondati espongono al rischio di condanna alle spese e a sanzioni per ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto le impugnazioni devono essere formulate con precisione fattuale e giuridica
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