Cassazione Penale, Ordinanza n. 34574/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati, condannati in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e poi in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato in concorso di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, previa effrazione. Il fatto era stato attribuito a uno degli imputati come autore materiale e agli altri due a titolo di concorso, per avere coadiuvato l'azione, fornito gli utensili per l'effrazione e atteso il compimento dell'azione a bordo di altra vettura. Con l'unico motivo, i ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo e non come furto consumato, perché l'autore materiale non avrebbe mai conseguito neppure momentaneamente il possesso del veicolo: l'intera condotta era stata osservata dalla polizia giudiziaria, che avrebbe potuto intervenire prima della consumazione ma non lo aveva fatto; inoltre, la refurtiva era stata bloccata dopo avere percorso solo un breve tratto. La Corte di appello aveva già respinto tale tesi, rilevando che l'autore era entrato nel veicolo, lo aveva acceso e spostato dal luogo di sosta, e che l'osservazione a distanza degli operanti non impediva la consumazione, mancando una vigilanza continua della persona offesa o di suoi incaricati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui il furto è consumato quando l'agente acquisisce la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche per un tempo breve, e l'osservazione a distanza da parte della polizia giudiziaria non impedisce tale conseguimento del possesso, perché non equivale alla vigilanza della persona offesa o di suoi incaricati. Ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 c.p.
richiamati come base normativa della condanna per furto aggravato in concorso; la decisione si concentra sulla distinzione tra consumazione e tentativo del furto aggravato.
art. 624 c.p.
il furto è considerato consumato quando l'agente acquisisce la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo.
art. 625 c.p.
le aggravanti contestate non sono oggetto di specifico scrutinio autonomo, essendo centrale solo la qualificazione del fatto come consumato o tentato.
art. 616 c.p.p.
è il fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Integra il furto consumato e non il tentativo la condotta di chi, dopo avere acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto, venga bloccato poco dopo, poiché la consumazione si perfeziona con l'apprensione del possesso, anche se di durata minima.
- L'osservazione a distanza dell'azione da parte della polizia giudiziaria non impedisce la consumazione del furto quando non vi sia una contemporanea vigilanza della persona offesa o di un suo incaricato idonea a mantenere la cosa nella sfera di controllo del titolare.
- Ai fini della distinzione tra furto tentato e consumato, non rileva che l'intervento della polizia sia stato possibile o che gli operanti abbiano monitorato il reo: ciò che conta è se l'agente abbia già ottenuto la signoria autonoma sul bene prima del blocco.
- Quando il ricorso per cassazione ripropone censure già disattese dai giudici di merito in contrasto con principi di diritto consolidati, la manifesta infondatezza legittima la declaratoria di inammissibilità.
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