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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39541/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di due società a base partecipativa ristretta, sul presupposto che, avendo l'Ufficio accertato un maggior reddito in capo alle società e trattandosi di compagini societarie ristrette, gli utili extracontabili si presumessero distribuiti ai soci in proporzione alle quote. Il socio aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che l'Amministrazione avesse fatto uso di una doppia presunzione: prima per individuare il maggior reddito societario, poi per attribuirne la distribuzione al socio. La CTR aveva confermato l'annullamento, valorizzando inoltre l'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria che aveva ritenuto effettivamente eseguiti i lavori di ristrutturazione. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 651 c.p.p., sostenendo che la sentenza penale non facesse stato nel giudizio tributario; (2) violazione degli artt. 2423, 2476, 2729 e 2697 c.c., per mancato riconoscimento della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale; (3) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 2727 e 2729 c.c., per aver escluso l'illegittimità della presunta doppia presunzione nell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché il giudice tributario non può attribuire automatica efficacia di giudicato alla sentenza penale nel diverso giudizio fiscale, dovendo invece verificare autonomamente la rilevanza del materiale probatorio. Ha ritenuto fondati anche il secondo e il terzo motivo, chiarendo che, nelle società a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili consente di presumere la distribuzione ai soci, salva prova contraria, e che nella fattispecie non vi era neppure una vera doppia presunzione, poiché il maggior reddito era stato accertato anche mediante il disconoscimento documentale ex art. 32 d.P.R. 600/1973. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce di tali principi e potrà valutare l'eventuale sospensione in attesa di altri giudizi pregiudiziali riguardanti gli accertamenti societari.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamato solo per la gestione camerale del procedimento e del contraddittorio, non come norma decisiva sul merito

  • art. 651 c.p.p.

    la Corte ribadisce che non attribuisce automatica efficacia vincolante nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    art 360 comma 1° nr. 3 cpc

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    art. 366 coma 10 nr 3 e 4 cpc

    invocato dall'intimato per eccepire l'inammissibilità; la Corte ne esclude la violazione perché il ricorso esponeva in modo sufficiente fatti e ragioni di censura

  • art. 2423 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 2476 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per contestare/provare l'uso di presunzioni; la Corte afferma che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società ristrette è legittima

  • art. 2729 c.c.

    la Corte lo richiama per affermare la correttezza dell'inferenza presuntiva sulla distribuzione degli utili e per escludere la denunciata doppia presunzione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo; la Corte, in sostanza, conferma la ripartizione dell'onere probatorio, gravando sul socio la prova contraria dell'accantonamento o reinvestimento degli utili

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    l'inutilizzabilità della documentazione non esibita tempestivamente costituisce sanzione processuale/amministrativa che legittima l'accertamento analitico o induttivo e non si fonda su una mera presunzione

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per la disciplina delle presunzioni semplici

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile, anche se di assoluzione, non fa automaticamente stato: il giudice tributario deve valutare autonomamente la rilevanza dei fatti e delle prove, senza trasporre in modo meccanico gli effetti del giudicato penale.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima una presunzione di distribuzione ai soci in proporzione alle quote, salvo prova contraria del socio circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società ristrette non integra un divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza della compagine e il correlato vincolo di controllo tra i soci, non il solo maggior reddito societario.
  • Non si configura necessariamente una "doppia presunzione" quando il maggior reddito societario deriva anche dal disconoscimento della documentazione non esibita dal contribuente ex art. 32 d.P.R. 600/1973, poiché tale meccanismo opera come sanzione dell'inottemperanza all'invito dell'Ufficio.
  • Il contribuente che ometta di produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione si espone all'inutilizzabilità della prova tardivamente offerta e alla conseguente legittimazione di un accertamento meno analitico, mentre resta a suo carico l'onere di dimostrare i fatti impeditivi della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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