Cassazione Penale, Sentenza n. 29366/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano dell'8.2.2023 con cui era stato accolto il riesame proposto in favore di Fabio Rossi e annullato il decreto di sequestro preventivo del GIP del 18.12.2022 relativo alla somma di euro 136.000. Il ricorso deduceva, in sintesi: 1) violazione di legge per omessa valutazione della querela spontanea della persona offesa Maria Barbato Ferraiuolo, presentata il 19.12.2022 davanti a un organo di polizia giudiziaria diverso da quello che conduceva le indagini (argomentando che tale querela, essendo atto di terzi, sarebbe comunque utilizzabile anche se intervenuta dopo la scadenza dei termini delle indagini); 2) violazione di legge e motivazione apparente sulla sussistenza del fumus del reato, contestando che il Tribunale abbia fondato la revoca del sequestro su elementi ritenuti inutilizzabili perché acquisiti oltre il termine delle indagini, omettendo invece di considerare elementi successivi che, a parere del PM, rafforzavano il fumus (tra cui la circostanza che alla persona offesa sarebbe stato fatto sottoscrivere un patto di quota lite al buio e l'occultamento dell'effettivo importo liquidato dall'assicurazione). Il PM ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Milano.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Nel provvedimento la Corte ricostruisce che il Tribunale del riesame aveva accolto l'istanza di Rossi fondandosi sull'inutilizzabilità di atti di indagine disposti dal PM dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari (in particolare una consulenza tecnica del 15.9.2022 e un'informativa del 3.10.2022) e richiamando il precedente rigetto dell'analoga richiesta di sequestro disposto dal GIP con provvedimento del 15.6.2022. La Corte ha ritenuto che il ricorso non indicasse in modo specifico per quali ragioni la querela del 19.12.2022 sarebbe stata decisiva e non avrebbe superato l'eccezione di inutilizzabilità già rilevata; inoltre il Tribunale aveva comunque motivato sulla base degli atti ritenuti utilizzabili e aveva compiuto un esame della vicenda. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'ordinanza del Tribunale di Milano è sottratta alla cassazione.
Norme richiamate
D. Lg.vo 231/2001
Richiamato sullo sfondo per indicare che alcune società erano indagate anche ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti; non è la norma decisiva per la valutazione cautelare ma contesta la pluralità di soggetti e meccanismi aziendali coinvolti nelle truffe.
art. 23 comma 8 del DL 137/2020
Norma procedurale invocata per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; disciplina modalità di intervento scritto nelle impugnazioni.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 8732 del 21/01/2010, Rv. 246214 - 01)
Sez. 3, n. 8732 del 21/01/2010, Rv. 246214 - 01
Principio richiamato secondo cui l'inutilizzabilità degli atti di indagine eseguiti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari riguarda gli atti compiuti dal pubblico ministero, mentre non si estende automaticamente agli atti provenienti da terzi (come denunce o querele) che siano stati acquisiti indipendentemente dall'azione del PM.
Massime di principio
- Gli atti di indagine disposti dal PM dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari sono, in linea di principio, inutilizzabili ai fini cautelari; tale regola non si applica automaticamente alle denunce o querele presentate da terzi, le quali possono essere acquisite e valutate anche se intervenute successivamente.
- Una querela presentata spontaneamente davanti a un organo di polizia giudiziaria diverso da quello che conduce le indagini è in generale utilizzabile se si dimostra che è atto di terzi indipendente dall'azione del PM; nel ricorso di impugnazione occorre però specificare come e perché quella querela altera concretamente la valutazione del fumus criminis.
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve indicare con specificità i vizi dedotti e collegarli al contenuto del provvedimento impugnato: censure generiche o aspecifiche sono causa di inammissibilità.
- Il giudice del riesame può considerare la 'prova di resistenza' degli elementi già valutati dal GIP e rivedere il quadro cautelare; tuttavia deve dar conto degli elementi precedenti e successivi ritenuti rilevanti e spiegare perché alcuni atti siano inutilizzabili.
- Quando esistono dichiarazioni antecedenti sostanzialmente sovrapponibili a una querela successiva, è necessario argomentare la rilevanza aggiuntiva della nuova querela per modificare il quadro cautelare, altrimenti la mera presentazione tardiva non è sufficiente a ribaltare la valutazione del fumus.
- Per sostenere misure cautelari come il sequestro preventivo il PM deve costruire una motivazione puntuale e dimostrare la utilizzabilità e rilevanza degli elementi probatori fatti valere; omissioni o mancata specificazione dei nessi probatori possono rendere il ricorso inefficace.
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