Sentenza n. 1643/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione del Direttore Generale dell'A.s.l. Caserta n. 904 del 20.6.2025, pubblicata sulla piattaforma telematica in data 24.6.2025, ad oggetto: “procedura aperta per la fornitura a titolo di proprietà e messa in esercizio di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo da destinare alla U.O.S. di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica del presidio ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa e alla U.O.S.D. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del presidio ospedaliero ”Anastasia Guerriero” di Marcianise. Aggiudicazione.”, per quanto essa dispone di aggiudicare il lotto 2 - CIG B12883F508 alla BIOH Filtrazione s.r.l., al prezzo di aggiudicazione di € 299.685,75; b) dei verbali di gara e, in particolare, del verbale del Seggio di gara del 23 aprile 2025, ad oggetto “processo verbale verifica anomalia”; c) della lex specialis di gara nei limiti di cui al presente ricorso; d) del contratto, ove già stato stipulato, tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria; e) di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e consequenziale; e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more già sottoscritto con l'Aggiudicataria, con conseguente subentro della ricorrente nell'esecuzione dello stesso; in subordine perché sia ordinato all'amministrazione resistente di rinnovare la fase procedurale di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria provvisoria, secondo le modalità e con i criteri che saranno indicati da codesto Tribunale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RIAB ENDOMEDICA S.P.A. il 13\1\2026 : per l’annullamento a) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.s.l. Caserta n. 904 del 20.6.2025, pubblicata sulla piattaforma telematica in data 24.6.2025, ad oggetto: “procedura aperta per la fornitura a titolo di proprietà e messa in esercizio di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo da destinare alla U.O.S. di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica del presidio ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa e alla U.O.S.D. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del presidio ospedaliero ”Anastasia Guerriero” di Marcianise. Aggiudicazione.”, per quanto essa non dispone di escludere dalla gara per il lotto 2 – CIG B12883F508 la concorrente BIOH Filtrazione s.r.l., nonché per quanto dispone l’aggiudicazione in favo-re di quest’ultima al prezzo di € 299.685,75; b) dei verbali di gara e, in particolare, del verbale del Seggio di gara del 23 aprile 2025, ad oggetto “processo verbale verifica anomalia”; c) della lex specialis di gara nei limiti di cui al presente ricorso; d) del contratto, ove già stato stipulato, tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria; e) di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e consequenziale; e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more già sottoscritto con l’Aggiudicataria, con conseguente subentro della ricorrente nell’esecuzione dello stesso; in subordine perché sia ordinato all’amministrazione resistente di rinnovare la fase procedurale di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria provvisoria, secondo le modalità e con i criteri che saranno indicati da codesto Tribunale. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SOC. BIOH FILTRAZIONE S.R.L. il 14\1\2026: in parte qua - della deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. Caserta n. 904 del 20.6.2025 (doc. 8 dep. da Riab), nella parte in cui essa non dispone l’esclusione dell’offerta presentata dalla società Riab Endomedica s.p.a; - e, nei limiti di cui sopra e per quanto occorre possa, anche dei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 del Seggio di gara (v. docc. da 9 a 12 dep da Riab); - nonché dei verbali delle sedute riservate della Commissione del 17.01.2025, 23.01.2025, 30.01.2025, 03.03.2025, 11.03.2025 e 18.03.2025 (v. docc. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dep. da Riab). - verbale della seduta virtuale pubblica, n. 8 del 28.03.2025, in cui la Commissione ha dato lettura dei punteggi riportati dall’offerta tecnica di ciascun operatore economico (v. doc. 22 dep. da Riab, pag. 4); - e, in particolare, del verbale n. 2 del 30.08.2024, nel quale la Commissione dà atto che Riab Endomedica ha depositato tutta la documentazione tecnica richiesta dal Disciplinare (doc. 14 dep. da Riab); - nonché, infine, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 della procedura aperta per la fornitura di strumentazione endoscopica in favore dell'impresa prima classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo, in primo luogo, che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere allegato le certificazioni UNI EN ISO relative ai materiali di consumo, ritenute requisiti minimi dal capitolato. In secondo luogo ha contestato il giudizio di non anomalia dell'offerta, deducendo genericità e insufficienza delle giustificazioni e macroscopica illogicità della valutazione del RUP. Con motivi aggiunti, depositati dopo l'ostensione della documentazione di gara, ha dedotto ulteriori difformità dei prodotti offerti dall'aggiudicataria rispetto al capitolato, nonché l'attribuzione di punteggi tecnici eccessivi e una disparità di trattamento nella valutazione di alcune caratteristiche: chiusura delle vaschette dei carrelli, temperatura minima del ciclo di lavaggio e gestione differenziata degli accessi al software di tracciabilità. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l'offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale e per difformità dei prodotti offerti. Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo infine assorbente la questione dell'omessa indicazione dei costi nella stessa offerta della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il capitolato non imponesse, a pena di inammissibilità, l'allegazione delle certificazioni UNI EN ISO relative ai materiali di consumo, il cui possesso risultava dalle schede tecniche e dalla certificazione CE. Ha escluso l'illegittimità della verifica di anomalia, rilevando che la valutazione è globale e sintetica, espressione di discrezionalità tecnica, e che la ricorrente non aveva fornito elementi specifici idonei a dimostrare manifeste e macroscopiche illogicità o inattendibilità complessiva dell'offerta. Quanto ai prodotti e ai punteggi, ha ritenuto conformi al capitolato le vaschette chiudibili mediante telini, ricompresi nella fornitura; ha giudicato non irragionevole il diverso punteggio attribuito per la temperatura, poiché l'offerta dell'aggiudicataria indicava un intervallo tra 30 e 40 °C, mentre quella della ricorrente indicava 40 °C; ha inoltre ritenuto conforme la gestione differenziata degli utenti nel sistema di tracciabilità. Il TAR ha altresì rilevato che il ricorso principale e i motivi aggiunti sarebbero stati inammissibili per difetto di legittimazione, poiché la ricorrente aveva omesso di indicare nell'offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale. Non ricorrevano le eccezioni all'obbligo di indicazione, poiché la lex specialis non impediva oggettivamente tale indicazione e l'aggiudicataria vi aveva provveduto. In conseguenza del rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse. Le spese sono state compensate nei confronti dell'Amministrazione, mentre la ricorrente è stata condannata a corrispondere all'aggiudicataria € 3.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
La mancata separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza comporta l'automatica esclusione dalla procedura di gara, salvo che il disciplinare o i moduli telematici non consentano concretamente tale indicazione.
Il TAR ha applicato la regola dell'obbligatoria indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale, escludendo l'eccezione perché gli atti di gara non impedivano oggettivamente l'indicazione e l'aggiudicataria aveva concretamente indicato tali costi.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle spiegazioni dell'offerta nell'ambito della verifica di anomalia; il TAR ha distinto tale facoltà dalla necessaria indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza nell'offerta economica.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Onere della prova relativo agli specifici elementi posti a fondamento delle censure.
Chi contesta il giudizio di non anomalia deve fornire elementi specifici e dettagliati idonei a dimostrare la manifesta erroneità, contraddittorietà o irragionevolezza della valutazione amministrativa.
art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
Richiamato tra le disposizioni dedotte dalla ricorrente in relazione alla sostenibilità e alla regolarità dell'offerta; il TAR non ne ha fatto una distinta applicazione decisiva.
art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023
Richiamato tra le disposizioni dedotte sulla valutazione economica dell'offerta; il TAR non ne ha fatto una distinta applicazione decisiva.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato tra le disposizioni dedotte dalla ricorrente sulla procedura di gara; il TAR non ne ha fatto una distinta applicazione decisiva.
Massime di principio
- La mancata separata indicazione nell'offerta dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale comporta, in via generale, l'esclusione dalla gara e non è sanabile mediante soccorso istruttorio; l'eccezione opera solo quando il disciplinare o i moduli predisposti dalla stazione appaltante rendano oggettivamente impossibile l'indicazione autonoma di tali costi.
- L'eccezione all'obbligo di indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza non ricorre quando gli atti di gara consentono concretamente tale indicazione, anche se il modello di offerta non contiene un campo autonomo, e risulta che almeno un concorrente abbia effettivamente indicato i costi.
- La verifica di anomalia ha natura globale e sintetica ed esprime discrezionalità tecnica della stazione appaltante; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di errori o irragionevolezza manifesti e macroscopici, tali da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.
- L'operatore economico che contesta il giudizio di non anomalia deve fornire specifici e dettagliati elementi di prova della manifesta erroneità, contraddittorietà o irragionevolezza della valutazione amministrativa; la mera contestazione della genericità o della riproposizione delle giustificazioni non è sufficiente.
- Nelle controversie relative a ricorso principale e ricorso incidentale escludente, il ricorso principale va esaminato prioritariamente quando l'eventuale suo rigetto rende improcedibile il ricorso incidentale, poiché l'accoglimento del ricorso incidentale non elimina l'interesse strumentale del ricorrente principale alla rinnovazione della gara.
- La valutazione della conformità dell'offerta tecnica alle prescrizioni del capitolato e l'attribuzione dei relativi punteggi non sono sostituibili dal giudice amministrativo, salvo che emergano errori o incongruenze manifeste.
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