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Sentenza

Sentenza n. 2870/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia- Sezione Lavoro - n. 9/2023 del 12.01.2023.

Giustizia amministrativa202600856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata il 4 marzo 2023, che aveva riconosciuto in suo favore, quale difensore antistatario della parte vittoriosa, il pagamento delle spese legali. Nonostante la notifica del titolo, il Ministero non ha eseguito il pagamento, neppure parziale. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 2 marzo 2026. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'inottemperanza al giudicato e la persistente inerzia dell'amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza, l'ammontare o l'attualità del credito e senza fornire indicazioni sull'iter di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione prodotta e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato l'assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito nell'an e nel quantum né ha fornito elementi sull'adempimento. È stata quindi dichiarata l'inottemperanza del Ministero ed è stato ordinato di eseguire il giudicato, pagando le spese legali entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, attribuendogli sessanta giorni per l'esecuzione dopo l'investitura da parte del creditore. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge e, se dovuto, rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, ove dovuto, posto a carico dell'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata legittima il creditore a proporre giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito pecuniario derivante da una sentenza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla documentazione del mancato pagamento, consente di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto alcun compenso per l'esecuzione dell'incarico sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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