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Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 583/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 2643/2023, del Tribunale di Bergamo – Sez. Lavoro, pubblicata in data 28 maggio 2024 e notificata in data 17 settembre 2024, (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Bergamo, notificata il 17 settembre 2024 e divenuta irrevocabile, non era stata eseguita dal Ministero. La sentenza aveva imposto al Ministero di riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale, e di pagare le spese processuali. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese. Il Ministero ha chiesto la riunione con altri giudizi seriali analoghi e ha riferito di avere trasmesso la sentenza agli uffici competenti e disposto il pagamento delle spese. Dopo la camera di consiglio è stata depositata una comunicazione secondo cui SOGEI avrebbe accreditato l’importo della Carta docente il 4 dicembre 2025; il TAR ha ritenuto tale produzione tardiva e comunque priva di prova documentale. Il Collegio ha inoltre esaminato la richiesta di riunione, respingendola perché la mera identità della materia e delle questioni, nonché l’identità parziale degli studi legali, non integrano una sufficiente connessione oggettiva o soggettiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di riunione dei giudizi seriali, ritenendo che essa non potesse comprimere il diritto dei singoli ricorrenti al ristoro delle spese legali. Ha dichiarato inutilizzabile la comunicazione sull’intervenuto accredito perché depositata dopo la camera di consiglio e non supportata da prova documentale; non sussistevano quindi i presupposti per riaprire il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Nel merito, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha pertanto accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Se l’accredito fosse già stato effettuato, l’obbligo avrebbe riguardato il solo accertamento dell’esatto adempimento e il consolidamento della prestazione; in caso contrario, l’ordine avrebbe riguardato l’intero importo o il residuo. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, da attivarsi nei novanta giorni successivi. Il commissario dovrà procedere anche mediante pagamento in conto sospeso, ove manchino stanziamenti disponibili, poiché i vincoli di bilancio hanno efficacia interna e non possono impedire l’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata inoltre applicata, per l’eventuale mancato adempimento entro il termine assegnato, una penalità di mora commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza, con funzione principalmente sollecitatoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce, nel caso esaminato, la base processuale per l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre, in caso di ulteriore inosservanza, una somma per ogni violazione o ritardo; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali e resa operativa dopo il decorso del termine assegnato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione; il termine era ampiamente decorso nel caso concreto.

  • art. 14, comma 2, l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    Il pagamento in conto sospeso è utilizzabile anche nell’ottemperanza e consente di eseguire il giudicato quando non vi sia capienza negli appositi capitoli di bilancio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Non impone la riapertura del contraddittorio quando l’allegazione sopravvenuta, tardiva e non rilevabile d’ufficio proviene da una parte e non è corredata da prova sufficiente.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione statale quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, non sia stata eseguita e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera identità della materia e delle questioni trattate in controversie seriali, accompagnata dall’identità parziale dei difensori, non costituisce di per sé sufficiente connessione oggettiva o soggettiva per disporre la riunione dei ricorsi, soprattutto quando la riunione possa pregiudicare il ristoro delle spese spettanti ai singoli ricorrenti vittoriosi.
  • Una comunicazione dell’amministrazione relativa all’adempimento, depositata dopo la camera di consiglio in cui la causa è stata trattenuta in decisione e non corredata da prova documentale, non può essere valorizzata ai fini della decisione né impone la riapertura del contraddittorio quando non si tratti di una questione rilevabile d’ufficio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento, nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e stabilire che il commissario provveda anche mediante pagamento in conto sospeso, poiché la carenza di disponibilità nei capitoli di bilancio costituisce un vincolo interno e non può impedire la soddisfazione del credito riconosciuto dal giudicato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere configurata principalmente con funzione sollecitatoria: il giudice può concedere un termine di adempimento con effetto liberatorio e prevedere, in caso di suo superamento, una penalità retroattiva decorrente dalla comunicazione della sentenza e parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già incardinato nell’amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta la liquidazione di un compenso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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