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Sentenza

Sentenza n. 3974/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito all’istanza di riconoscimento in Italia del titolo denominato “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato nel 2021 da un’università spagnola. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che la mancata attestazione dell’autorità spagnola circa la possibilità di esercitare in Spagna la professione di insegnante di sostegno non fosse, da sola, ostativa al riconoscimento e che le differenze quantitative e qualitative tra la formazione italiana e quella estera fossero state valutate dall’amministrazione con argomentazioni carenti e in contrasto con i principi europei sulla libera circolazione dei professionisti. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo l’erroneità della decisione per la mancanza, in capo all’interessata, di un effettivo titolo formativo abilitante o comunque riconoscibile. L’Amministrazione ha sostenuto che il documento prodotto fosse un mero attestato di frequenza, privo di valore ufficiale in Spagna, non riconducibile agli attestati di competenza o ai titoli di formazione previsti dall’art. 11 della direttiva 2005/36/CE e non idoneo, ai sensi dell’art. 13 della medesima direttiva, ad accedere alla professione regolamentata di insegnante di sostegno nello Stato d’origine. Ha inoltre evidenziato l’assenza di un esame finale nazionale o previsto dalla legge, l’assenza di un tirocinio scolastico idoneo e l’inadeguatezza della documentazione relativa alle attività pratiche. Il Ministero ha acquisito anche una risposta dell’autorità spagnola competente, secondo cui il corso non era un titolo ufficiale in Spagna, ma un titolo proprio dell’università che lo aveva rilasciato.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso originario. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego ministeriale sotto entrambi i profili valorizzati dall’Amministrazione: l’inidoneità del titolo estero e le rilevanti differenze tra il percorso formativo seguito e quello richiesto dalla normativa italiana per l’accesso all’insegnamento specializzato sul sostegno. Il Collegio ha affermato che la sola frequenza di un corso di specializzazione per il sostegno non produce in Italia effetti abilitanti, richiamando l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249/2010. Ha inoltre ritenuto decisivo che il corso spagnolo non fosse legalmente riconosciuto né ufficiale nello Stato d’origine e non conferisse, secondo l’autorità spagnola competente, l’accesso alla professione di docente di sostegno. Di conseguenza, esso non rientra nei titoli di formazione o attestati di competenza rilevanti ai fini del regime generale di riconoscimento della direttiva 2005/36/CE. Il principio della libera circolazione non impone allo Stato ospitante di attribuire a un titolo estero un valore superiore a quello posseduto nello Stato d’origine, né di prendere in considerazione un titolo privo di riconoscimento legale e di carattere ufficiale nello Stato che lo ha rilasciato. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 5, D.M. n. 249/2010

    attualmente l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che un qualsivoglia effetto abilitante possa discendere, in Italia, dalla sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno

    La sola frequenza del corso di specializzazione per il sostegno non attribuisce, in Italia, un effetto abilitante.

  • art. 11 direttiva 2005/36/CE

    detto titolo formativo non è attestato di competenza o titolo di formazione di cui all’articolo 11 della direttiva 2005/36/CE

    Il titolo deve possedere i requisiti sostanziali di un attestato di competenza o titolo di formazione rilevante per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    come, invece, dovrebbe essere ai sensi dell’articolo 13 della stessa direttiva

    Il riconoscimento presuppone un titolo prescritto dallo Stato d’origine per accedere alla professione regolamentata ed esercitarla nel suo territorio.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione [...] un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato

    La libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento non impongono il riconoscimento di un titolo estero privo di riconoscimento legale e di carattere ufficiale nello Stato d’origine.

Massime di principio

  • Il regime europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali presuppone che il titolo prodotto sia legalmente riconosciuto nello Stato membro d’origine e abiliti, o quanto meno sia prescritto, per l’accesso alla medesima professione regolamentata e per il suo esercizio in tale Stato.
  • Lo Stato membro ospitante non è tenuto a prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento professionale, un titolo di formazione privo di qualsiasi carattere ufficiale e non legalmente riconosciuto dallo Stato membro che lo ha rilasciato.
  • La libertà di circolazione non impone allo Stato ospitante di attribuire a un titolo di formazione estero un valore professionale superiore a quello che il titolo possiede nello Stato d’origine.
  • La mera frequenza di un corso di specializzazione per il sostegno non produce, in Italia, effetti abilitanti quando la normativa nazionale non collega a tale frequenza il conseguimento dell’abilitazione professionale.
  • Ai fini del riconoscimento di una qualificazione estera per l’insegnamento specializzato sul sostegno, assumono rilievo anche la presenza di un esame finale previsto dalla legge, di un tirocinio scolastico effettivo e di una formazione comparabile a quella richiesta dall’ordinamento italiano; la documentata assenza o inadeguatezza di tali elementi può giustificare il diniego.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioInvalidità del provvedimentoAppello
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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