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Ordinanza

Ordinanza n. 235/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) della deliberazione della Giunta del Comune di -OMISSIS- n -OMISSIS- con cui è stata determinata la misura della compartecipazione economica degli utenti al costo dei Centri Diurni per persone con disabilità, nella parte in cui, per la fascia ISEE da € 2.500,01 a € 5.500,00, prevede una compartecipazione giornaliera di € 5,30, che si applica al Sig. -OMISSIS-; conosciuta dall’odierna ricorrente solo in data 07.01.2026, con una mail da parte del Comune di -OMISSIS-; 2) del provvedimento, espresso o tacito, con cui il Comune di -OMISSIS- ha quantificato, per il Sig. -OMISSIS-, una quota giornaliera di compartecipazione di € 5,30 per la frequenza al Centro Diurno; 3) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di estremi non cogniti ai ricorrenti e lesivi degli interessi del Sig. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione comunale e conseguente quantificazione della quota giornaliera di compartecipazione economica per la frequenza di un Centro Diurno per persone con disabilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, quale amministratrice di sostegno, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale che, per la fascia ISEE da € 2.500,01 a € 5.500,00, prevedeva una compartecipazione giornaliera di € 5,30 al costo dei Centri Diurni, nonché il provvedimento espresso o tacito con cui tale quota era stata applicata alla persona assistita. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione, in ragione dell'incidenza economica della quota e della condizione di disabilità dell'interessato. Il Comune ha sollevato eccezioni pregiudiziali e ha contestato, sul piano fattuale, la misura dell'incremento della quota rispetto a quella già corrisposta.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni valutazione sulle eccezioni pregiudiziali e sul merito. Ha ritenuto che, allo stato, le difese del Comune — non contestate dalla ricorrente quanto al fatto — smentissero l'entità dell'incremento della quota di contribuzione prospettata. Ha inoltre rilevato che l'interessato può eventualmente ottenere in via amministrativa la personalizzazione della quota, ove ne dimostri i presupposti. La delicatezza della materia ha indotto il Collegio a fissare sollecitamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta perché non risultavano, allo stato, elementi sufficienti a giustificarne l'accoglimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto presuppone una rappresentazione attendibile e non contestata dei fatti posti a fondamento dell'urgenza; se le difese dell'amministrazione smentiscono l'entità del pregiudizio economico e tale ricostruzione non è contestata, la misura cautelare può essere negata allo stato degli atti.
  • La possibilità di ottenere in via amministrativa una personalizzazione della quota di compartecipazione, subordinata alla dimostrazione dei relativi presupposti, costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della necessità e dell'urgenza della sospensione dell'atto generale o applicativo.
  • La delicatezza della materia non impone di per sé l'accoglimento della domanda cautelare, ma può giustificare la fissazione sollecita dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiTutela cautelare
RamiSanitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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