Sentenza n. 1221/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione dirigenziale n. 232 del 30.03.2026, con la quale è stata aggiudicata alla controinteressata Euro & Promos FM S.p.A. la procedura aperta per l’affidamento in gestione dei servizi museali presso i Musei di Fiesole e di accoglienza e informazione turistica e per la concessione dei servizi commerciali connessi per il periodo 1.04.2026 – 31.03.2031 (CIG B9F657E38C – CUI S01252310485202400006), per il corrispettivo di € 1.083.302,77 oltre IVA; - dei verbali di gara e, in particolare, del verbale del 20.03.2026, di valutazione formale delle offerte tecniche, e del verbale del 26.03.2026, di apertura delle offerte economiche e formazione della graduatoria, nella parte in cui hanno disposto l’ammissione della controinteressata e la conseguente proposta di aggiudicazione in suo favore; - dell’eventuale contratto medio tempore stipulato fra il Comune di Fiesole e Euro & Promos FM S.p.A.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso, in quanto occorra, il provvedimento di autorizzazione all’esecuzione anticipata del servizio ex art. 17, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro dell’odierna ricorrente nel contratto, ovvero, in via subordinata, per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a un’impresa concorrente della procedura aperta per la gestione di servizi museali, di accoglienza e informazione turistica e per la concessione di servizi commerciali connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, ovvero il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 110 del d.lgs. n. 36/2023, della lex specialis e l’eccesso di potere, sostenendo che l’aggiudicataria, avendo applicato il CCNL Multiservizi anziché il CCNL Cooperative sociali indicato dalla lex specialis, non avrebbe presentato con l’offerta una dichiarazione di equivalenza delle tutele e avrebbe dovuto essere esclusa. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la stazione appaltante non avrebbe verificato l’equivalenza prima dell’aggiudicazione e che la dichiarazione analitica prodotta il 15 maggio 2026 sarebbe stata tardiva e non adeguatamente valutata. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, l’omesso soccorso istruttorio e l’inammissibile integrazione postuma dell’offerta, in violazione del principio di immodificabilità. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e il difetto di istruttoria in ordine alla sostenibilità dell’offerta, in relazione al costo della manodopera e ai minimi salariali del CCNL Cooperative sociali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondato il presupposto comune a tutte le censure. L’aggiudicataria aveva infatti prodotto insieme all’offerta, il 9 febbraio 2026, la dichiarazione aggiuntiva predisposta dalla stazione appaltante, nella quale aveva dichiarato di non applicare il CCNL Cooperative sociali indicato nel disciplinare e di applicare il CCNL Multiservizi, affermando che quest’ultimo garantiva le stesse tutele economiche e normative ai lavoratori e ai subappaltatori. La successiva dichiarazione analitica del 15 maggio 2026 non è stata quindi considerata un’integrazione postuma dell’offerta, ma un documento esplicativo prodotto successivamente. Il TAR ha valorizzato anche il progetto di assorbimento del personale e la relazione illustrativa degli elementi di prezzo, contenente i costi orari delle figure professionali. Applicando i principi elaborati in materia di verifica dell’anomalia, il giudice ha affermato che, in assenza di una disciplina specifica sul procedimento di verifica dell’equivalenza delle tutele, il positivo apprezzamento dell’amministrazione non richiede una motivazione rafforzata; grava invece sul concorrente che lo contesti l’onere di allegare elementi concreti idonei a dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità. La ricorrente non aveva formulato contestazioni sostanziali sull’idoneità del CCNL Multiservizi a garantire tutele equivalenti, né aveva criticato nel merito la dichiarazione analitica del 15 maggio 2026. Sono state pertanto ritenute infondate tutte le censure relative alla mancata verifica dell’equivalenza, all’integrazione postuma e al difetto di istruttoria sulla sostenibilità dell’offerta. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune, della Città metropolitana e dell’aggiudicataria, liquidate in € 2.000,00 per ciascuna parte, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 36/2023
La scelta dell’operatore di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante deve essere accompagnata dalla verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative; in assenza di disciplina specifica sul procedimento, la verifica è valutata secondo principi analoghi a quelli applicabili al giudizio di anomalia.
art. 110 d.lgs. 36/2023
I principi relativi alla verifica dell’anomalia dell’offerta sono utilizzabili, in assenza di una disciplina specifica, per individuare l’onere motivazionale dell’amministrazione e l’onere di allegazione del concorrente che contesti la positiva verifica di equivalenza.
art. 101 d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione al soccorso istruttorio e alla sostenibilità dell’offerta, ma il giudice ha escluso che vi fosse stata un’integrazione postuma dell’offerta o un vizio istruttorio rilevante.
art. 17, comma 8, d.lgs. 36/2023
È richiamato quale fondamento dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata del servizio, senza che la sentenza svolga su tale profilo una specifica decisione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando l’operatore economico applica un CCNL diverso da quello indicato dalla lex specialis, la dichiarazione resa con l’offerta circa l’applicazione del diverso contratto e l’equivalenza delle relative tutele può essere sufficiente a individuare tempestivamente l’impegno dell’operatore; una successiva dichiarazione analitica può avere natura esplicativa e non costituire integrazione o modificazione postuma dell’offerta.
- In assenza di una disciplina normativa specifica sul procedimento di verifica dell’equivalenza delle tutele tra CCNL, possono essere applicati in via analogica i principi elaborati per la verifica dell’anomalia dell’offerta.
- Quando la stazione appaltante conclude positivamente la verifica dell’equivalenza delle tutele, non è necessario un onere motivazionale rafforzato, salvo che l’amministrazione disattenda le giustificazioni dell’operatore; il concorrente che contesti tale esito deve allegare elementi concreti idonei a dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità.
- La contestazione dell’applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla lex specialis non può fondarsi sulla sola mancata produzione iniziale di una comparazione analitica: il ricorrente deve dedurre nel merito perché il contratto applicato non garantisca tutele economiche e normative equivalenti.
- La produzione, in sede di gara, del progetto di assorbimento del personale e della relazione illustrativa dei costi dell’offerta può concorrere alla verifica della coerenza dell’offerta rispetto agli obblighi retributivi e alle tutele dei lavoratori.
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