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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33106/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per omessa dichiarazione ai fini IVA per l'anno 2010. Le censure principali: mancanza di autonoma valutazione, in sede penale, degli elementi emergenti dall'accertamento tributario e assorbiti nel processo verbale; mancata prova del dolo, con rilievo che la ditta era cessata il 31/12/2010 e i ricorrenti sarebbero meri prestanome; omissione di verifica circa un'eventuale presentazione della dichiarazione entro il termine del ravvedimento operoso (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000); errata individuazione del dies a quo ai fini prescrizionali (contestazione della data 31/12/2011 indicata dalla Corte d'Appello rispetto al 30/09/2011 dell'imputazione). In aggiunta, Pullano contestava la qualificazione come amministratore di fatto, sostenendo che la delega bancaria e i legami di parentela e di residenza rendevano insussistente tale ruolo, e ribadiva l'assenza dell'elemento psicologico richiesto per la responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazioni: molti dei motivi erano proposti per la prima volta in cassazione e quindi tardivi (applicazione della giurisprudenza consolidata sull'inammissibilità dei motivi nuovi); le valutazioni di merito della Corte d'Appello, sia in punto di responsabilità per il ruolo di fatto nell'impresa sia in ordine all'elemento soggettivo del reato, sono state ritenute congrue e non contraddittorie, essendosi soprattutto valorizzato il controllo del conto corrente su cui erano transitati oltre quattro milioni di euro e la prosecuzione delle operazioni anche dopo la formale cessazione della partita IVA; le doglianze sul ravvedimento operoso e sul dies a quo sono state considerate infondate o irrilevanti, anche alla luce dell'entrata in vigore della disciplina che aumenta il termine prescrizionale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2

    art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferimento al termine di 90 giorni per il ravvedimento operoso; la Corte osserva che se la dichiarazione fosse stata presentata entro tale termine sarebbe stata tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria e avrebbe prodotto effetti liberatori.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis

    art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dal d.l. 13/08/2011, n. 138, conv. L. 14/09/2011, n. 148)

    La norma ha aumentato il termine prescrizionale applicabile; la Corte rileva che tale aumento era già in vigore e rende irrilevante, ai fini della decisione, l'eventuale diversa individuazione del dies a quo.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 (Ciccarelli)

    Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01

    Principio di ammissibilità: non è consentito dedurre in cassazione una violazione di legge che non sia stata specificamente contestata in appello; motivo nuovo è inammissibile.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020 (Puddu)

    Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723 - 01

    Chiarimento sulla responsabilità per il reato di omessa presentazione della dichiarazione: l'amministratore di fatto risponde come autore principale per essere titolare effettivo della gestione; l'amministratore di diritto è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento solo se ricorre il relativo elemento soggettivo.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevati per la prima volta motivi che non siano stati dedotti in appello: tali motivi sono inammissibili.
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (es. controllo effettivo dell'impresa tramite conto corrente, entità e destinazione dei flussi) sono difficili da scalfire in Cassazione se fondate e non contraddittorie.
  • Il ravvedimento operoso entro il termine previsto dalla normativa tributaria (art. 5, comma 2, d.lgs. 74/2000) può eliminare la rilevanza penale dell'omessa dichiarazione se provato; l'assenza di prova di tale adempimento è a carico della difesa quando l'atto non risulta agli atti dell'autorità giudiziaria.
  • La qualificazione di amministratore di fatto si fonda su elementi di fatto concreti (controllo del conto corrente, gestione operativa, transiti significativi); deleghe formali, parentela o residenza difforme non escludono la responsabilità se il controllo sostanziale è provato.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le modifiche normative che estendono i termini (es. aumento di un terzo), pertanto contestazioni formali della data iniziale possono risultare irrilevanti se non comportano effetto estintivo.
  • Chi impugna in Cassazione deve mirare ad errori di diritto o a vizio motivazionale che siano effettivamente dedotti nei precedenti gradi; argomentazioni meramente ripetitive o non specificamente contestate in appello sono destinate a insuccesso.

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