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Sentenza

Sentenza n. 316/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - in parte qua della Determinazione Dirigenziale n. 7195 del 28.11.2025, avente ad oggetto l'Avviso Pubblico “Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica - II^ Edizione” - Approvazione definitiva esiti dei lavori della commissione di valutazione; - nonché degli atti presupposti e preordinati, in particolare: a) la nota prot. n. 168909/2025 del 27.11.2025, con la quale “si confermano le motivazioni di esclusione comunicate con precedente nota n. 129939/2025”; b) la nota prot. n. 129939/2025 del 6.09.2025 e, in parte qua, la Determinazione Dirigenziale n. 5141 del 4.09.2025, con le quali l'istanza dell’interessata è stata ritenuta “non ricevibile”, assegnando il termine previsto dall'art.10-bis della legge n. 241/1990.

Giustizia amministrativa202600005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione per non ricevibilità della candidatura a un finanziamento regionale, motivata dall’indicazione di spese di comunicazione superiori al limite percentuale previsto dall’avviso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione candidata)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato, limitatamente alla propria posizione, la determinazione regionale di approvazione definitiva degli esiti dell’avviso pubblico per il sostegno a società ed enti di promozione culturale e turistica, nonché le precedenti comunicazioni di non ricevibilità e conferma dell’esclusione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 dell’avviso, dell’art. 97 Cost., del principio del favor partecipationis e degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, nonché travisamento dei fatti, eccesso di potere, difetto di istruttoria, motivazione apparente e illogica e illegittimità derivata. In particolare, la domanda era stata dichiarata non ricevibile perché nel quadro finanziario erano state indicate spese di comunicazione pari a euro 8.800,00, superiori al 10% dell’importo complessivo del progetto. Secondo la ricorrente, l’art. 6 dell’avviso qualificava tale limite come requisito di ammissibilità delle spese ai fini della determinazione del contributo, ma non lo prevedeva quale causa di irricevibilità della domanda. Le cause di irricevibilità erano invece disciplinate dall’art. 7 e riguardavano termini, modalità di trasmissione, sottoscrizione, completezza e caratteristiche formali della documentazione. È stata inoltre contestata la mancata effettiva considerazione delle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione degli artt. 6 e 8 dell’avviso. L’art. 8 distingueva tre fasi dell’istruttoria: ricevibilità, ammissibilità e valutazione. La fase di ricevibilità era destinata a verificare il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione, la completezza della documentazione e gli altri elementi formali richiesti; la fase di ammissibilità riguardava invece il possesso dei requisiti soggettivi e delle condizioni sostanziali per l’accesso al finanziamento. L’art. 6, rubricato “Spese ammissibili”, stabiliva che le spese di comunicazione fossero ammissibili entro il limite del 10% dell’importo del progetto, ma non configurava il superamento di tale limite come causa di irricevibilità della domanda. L’amministrazione, dichiarando la candidatura non ricevibile per tale ragione, ha quindi introdotto una causa di esclusione non prevista dall’avviso, in violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione nelle procedure selettive. Il giudice ha ritenuto estranea al thema decidendum la questione, sollevata dalla difesa regionale, dell’eventuale preclusione al finanziamento derivante dall’art. 65, par. 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, poiché tale profilo non aveva costituito la ragione dell’esclusione e avrebbe riguardato una fase amministrativa futura non ancora svolta. I residui motivi sono stati assorbiti. Gli atti sono stati annullati limitatamente alla dichiarazione di non ricevibilità della candidatura, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sulla posizione dell’associazione in conformità ai principi della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 dell’Avviso pubblico

    Ai fini della determinazione dell’importo complessivo del sostegno da erogare sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa; ... Spese di Comunicazione ... nella misura massima del 10% dell’importo dell’intero progetto.

    Il limite percentuale delle spese di comunicazione disciplina l’ammissibilità delle singole spese e la determinazione dell’importo del sostegno, ma non costituisce una causa di irricevibilità della domanda.

  • art. 7 dell’Avviso pubblico

    Per accedere al finanziamento ... il soggetto proponente dovrà trasmettere, a pena di irricevibilità, dell’istanza ...

    Le cause di irricevibilità sono collegate ai termini, alle modalità di trasmissione, alla sottoscrizione, alla documentazione e agli altri requisiti formali espressamente indicati nell’articolo.

  • art. 8 dell’Avviso pubblico

    La prima fase, denominata “di ricevibilità”, è tesa a verificare il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle proposte, la completezza della documentazione trasmessa (Art. 7) nonché il rispetto di ogni altro elemento formale espressamente richiesto per la procedura di accesso alle agevolazioni.

    La fase di ricevibilità non può essere estesa a profili sostanziali o a cause di esclusione non previste dall’avviso; la verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione del progetto si svolgono nelle fasi successive.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla pretesa mancata considerazione delle osservazioni presentate, ma il giudice ha deciso la controversia sulla principale censura relativa all’illegittima qualificazione del motivo di esclusione come causa di irricevibilità.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato per escludere il sindacato su un profilo riguardante una fase futura dell’azione amministrativa, non oggetto della motivazione dell’atto impugnato.

  • art. 65, paragrafo 6, regolamento (UE) n. 1303/2013

    La questione della sua eventuale applicazione al finanziamento non è stata esaminata perché non costituiva la ragione dell’esclusione impugnata ed era riferita a una fase amministrativa non ancora svolta.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive e di concessione di contributi pubblici, le cause di esclusione devono essere previste in modo espresso e non possono essere ampliate dall’amministrazione mediante interpretazioni estensive della lex specialis.
  • Il superamento di un limite percentuale relativo alle spese ammissibili, quando la lex specialis lo collega alla determinazione dell’importo del contributo, non determina automaticamente l’irricevibilità della domanda se l’avviso non lo prevede espressamente come causa di esclusione.
  • La fase di ricevibilità, se definita dalla lex specialis come verifica di termini, modalità di presentazione, completezza documentale ed elementi formali, non può essere utilizzata per anticipare la valutazione sostanziale dell’ammissibilità delle spese o del progetto.
  • Il giudice amministrativo non può esaminare, ai fini dell’annullamento dell’atto, una diversa ragione ostativa al finanziamento non posta a fondamento del provvedimento impugnato e riferita a una successiva fase dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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