Sentenza n. 13123/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento “- Del provvedimento n. -OMISSIS- del 29.03.2023 notificato al ricorrente in data 3.04.2023 con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare ha decretato l''espulsione del Sergente Pilota di Complemento -OMISSIS- ai sensi dell''articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15.03.2010, 90 dal 126° corso AUPC AM a decorrere, per motivi di contenimento della spesa pubblica, dalla data del 29.03.2023 e, conseguentemente il proscioglimento dello stesso dal vincolo di ferma di anni dodici, contratta il 7 gennaio 2020; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di espulsione dal 126° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento e conseguente proscioglimento dal vincolo di ferma dodicennale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Direzione Generale per il Personale Militare, ai sensi dell'art. 599 del d.P.R. n. 90/2010, lo ha espulso dal corso per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto militare di pilota, disponendo il proscioglimento dal vincolo di ferma. Ha dedotto, con un articolato motivo, illegittimità del giudizio del Training Review Board, violazione e falsa applicazione del programma addestrativo MPL-FT Military Pilot Licence, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, insufficienza e irrazionalità della motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza, mancata gradualità e proporzionalità, manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento, economicità e ragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che le valutazioni negative conseguite nel blocco addestrativo M35XX fossero state condizionate da interruzioni delle missioni per ragioni di salute e di servizio, dalla mancanza di adeguati tempi di preparazione e recupero psicofisico, dalla concentrazione delle missioni, dall'impiego di istruttori di altro gruppo di volo, dall'assenza di briefing e informazioni operative, dalla gestione della missione interessata da un'avaria radio e dallo svolgimento di voli in condizioni meteorologiche o aeroportuali difficili. Ha inoltre lamentato che l'Amministrazione non avesse valutato il reinserimento in altri syllabus, in linee di volo non da combattimento o in mansioni diverse, chiedendo il reinserimento nel primo corso utile o, in subordine, l'assegnazione a percorsi alternativi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di espulsione fosse fondato sulla decisione unanime del Training Review Board, organo dotato di elevata specializzazione tecnica, e su una pluralità di valutazioni negative: tre giudizi consecutivi di insufficienza nelle missioni 5, 6 e 7 del blocco M35XX, seguiti dall'esito negativo dei voli addizionali di recupero in ambito IPC e della verifica finale FPC, nella quale il ricorrente non aveva raggiunto l'indice minimo in sette aree di valutazione. Il giudice ha riconosciuto l'ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nella valutazione dell'attitudine al pilotaggio e ha escluso che fossero stati dimostrati vizi macroscopici di illogicità, incongruenza o travisamento. Le giustificazioni del ricorrente sono state ritenute in larga parte non adeguatamente provate, perché fondate su dichiarazioni unilaterali e non formalizzate tempestivamente dopo i voli, durante l'audizione davanti al Training Review Board o nella memoria procedimentale. Inoltre, le contestazioni sono state analiticamente confutate dall'Amministrazione: le interruzioni erano state seguite da missioni di ripresa volo previste dal syllabus; le ore di volo extra erano disciplinate da presupposti specifici; i tempi di riposo risultavano conformi alla disciplina applicabile; gli istruttori erano abilitati e soggetti a procedure di standardizzazione; non risultava una violazione delle regole sui voli consecutivi, sui briefing o sulle informazioni operative; la missione 7 era stata valutata negativamente per carenze anteriori all'avaria radio; le condizioni meteorologiche e aeroportuali erano compatibili con l'attività addestrativa. Il TAR ha valorizzato anche il fatto che l'Amministrazione avesse attivato lo Special Monitoring Status e consentito ulteriori voli di recupero, tutti conclusisi negativamente. Quanto alla richiesta di reimpiego in altri syllabus o linee operative, il giudice ha ritenuto che tale possibilità non fosse automatica e rientrasse nella discrezionalità dell'Amministrazione, non risultata esercitata in modo macroscopicamente irragionevole; inoltre, il re-tracking prospettato non era praticabile e le carenze riscontrate riguardavano caratteristiche comuni anche agli impieghi alternativi. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 599 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
giudicato insufficiente in attitudine al conseguimento del brevetto militare di Pilota d’aeroplano
Consente l'espulsione dal corso del militare giudicato insufficiente nell'attitudine al conseguimento del brevetto militare di pilota e il conseguente proscioglimento dal vincolo di ferma.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'attitudine al pilotaggio militare, il giudizio espresso da un organo tecnico altamente specializzato rientra nell'ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi macroscopici quali manifesta illogicità, incongruenza, travisamento o abnormità.
- Una pluralità di valutazioni negative consecutive, seguita dall'insuccesso delle attività di recupero e della verifica finale, può legittimamente fondare l'espulsione da un corso di formazione militare quando il ricorrente non dimostri in modo adeguato che tali esiti siano stati falsati da irregolarità dell'attività addestrativa.
- Le contestazioni sulle modalità di svolgimento delle prove o delle missioni addestrative, se non formalizzate tempestivamente nel procedimento e non adeguatamente provate in giudizio, non sono idonee a superare il valore probatorio delle valutazioni tecniche espresse dagli organi competenti.
- L'attivazione di misure di monitoraggio e di ulteriori attività di recupero, conclusesi senza esito positivo, costituisce elemento rilevante per escludere che l'espulsione sia stata adottata senza gradualità o senza adeguata considerazione delle possibilità di recupero dell'allievo.
- Il reinserimento in altri percorsi formativi o il reimpiego in linee operative diverse non costituiscono una conseguenza automatica dell'inidoneità a un corso di pilotaggio, ma dipendono da valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, sindacabili solo in presenza di macroscopica irragionevolezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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