Cassazione Civile, Ordinanza n. 25468/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui, pur avendo accolto l'appello, aveva escluso dalla liquidazione del compenso professionale la remunerazione della fase istruttoria sia del primo sia del secondo grado. Il ricorso per cassazione deduceva che, secondo la disciplina dei compensi forensi, la fase istruttoria doveva essere compensata nel caso concreto, poiché le attività svolte rientravano in quelle previste dal parametro tariffario richiamato. La controversia riguardava quindi esclusivamente la corretta liquidazione delle spese e, in particolare, il riconoscimento della voce relativa alla fase istruttoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014, la previsione di remunerazione della fase istruttoria comprende le attività effettivamente svolte nel caso concreto. Richiamando anche un precedente conforme, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito, ha liquidato i compensi per il primo grado, per l'appello e per il giudizio di legittimità, oltre accessori, spese generali ed esborsi.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014
La fase istruttoria è remunerabile quando, nel caso concreto, le attività svolte rientrano tra quelle contemplate dal parametro ministeriale.
d.m. 55/2014
È il criterio normativo richiamato per la liquidazione del compenso professionale e delle singole fasi dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso dell'avvocato, la fase istruttoria deve essere riconosciuta quando le attività effettivamente svolte corrispondono a quelle previste dal parametro applicabile.
- Il giudice di merito non può escludere in modo apodittico la remunerazione di una fase processuale se essa risulta concretamente svolta e rientra nella disciplina tariffaria.
- Quando il ricorso per cassazione è fondato solo sulla quantificazione delle spese, la Corte può cassare la decisione impugnata e procedere direttamente alla liquidazione nel merito, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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