Cassazione Penale, Sentenza n. 20136/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che, nel procedimento di riesame sulla sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ha ripristinato la custodia cautelare per Audisio e ha imposto l'impiego del braccialetto elettronico per Puliga. Audisio denunciava violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275 e 276 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione: sosteneva di aver rispettato le prescrizioni degli arresti domiciliari e quindi che non sussistessero i presupposti per il ripristino del carcere. Puliga deduceva violazione degli artt. 276 e 275-bis c.p.p. e contraddittorietà della motivazione: il Tribunale aveva escluso l evasione nel controllo del 15 ottobre 2023 ma aveva comunque imposto il braccialetto ritenendo la sua negligenza (per non avere segnalato un presunto malfunzionamento del citofono) idonea ad aggravare la misura, mentre egli sosteneva l impossibilità di accorgersi del guasto e che l aggravamento non poteva essere disposto come monito.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto che il giudizio nel subprocedimento dovesse limitarsi a valutare se gli elementi nuovi prospettati rendessero superate le esigenze cautelari: il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto che tali esigenze rimanessero elevate, per la gravità e numerosità dei reati contestati (circa 70 furti in abitazione dal dicembre 2022 al luglio 2023) e per il fatto che Audisio aveva commesso molteplici reati mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale, dimostrando capacità di eludere i controlli. Pertanto il ripristino della custodia cautelare per Audisio non era arbitrario. Quanto a Puliga, la Corte ha ricordato l interpretazione delle Sezioni Unite: il braccialetto elettronico costituisce una modalità esecutiva degli arresti domiciliari (art. 275-bis c.p.p.) e non una nuova misura autonoma; dopo la modifica normativa del 2013/2014 la sua applicazione deve essere ordinata salvo che il giudice la ritenga non necessaria, cosicché l impugnazione autonoma dell applicazione del braccialetto non è ammissibile e manca nel ricorso l indicazione di elementi che rendessero non necessario lo strumento. Per questi motivi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (art. 616, comma 1 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma utilizzata come riferimento procedurale per la riforma parziale del provvedimento di sostituzione della misura
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
riferimento normativo richiamato dal ricorrente Audisio in tema di misure cautelari, valutato nel quadro della contestazione sulla legittimità della custodia
art. 275 cod. proc. pen.
norma sulle misure cautelari personali e relative prescrizioni, richiamata nella contestazione dell adeguatezza delle misure
art. 276 cod. proc. pen.
richiamato dai ricorrenti ma la Corte ha rilevato che nel presente subprocedimento la denuncia di violazione di tale norma era incongrua, poiché non si trattava di accertare violazioni delle prescrizioni ma la sussistenza delle esigenze cautelari
art. 275-bis cod. proc. pen.
interpretata come modalità esecutiva degli arresti domiciliari (strumento di controllo come il braccialetto elettronico), non come nuova misura cautelare autonoma; dopo la modifica normativa del 2013/2014 la sua applicazione è dovuta salvo che il giudice la ritenga non necessaria
artt. 281-286 cod. proc. pen.
richiamati per indicare l elenco delle misure cautelari personali cui l art. 275-bis non aggiunge una nuova misura autonoma
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto dei ricorsi
d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (conv. L. 21/02/2014 n. 10)
modifica dell art. 275-bis che ha ribaltato la valutazione del giudice: il mezzo di controllo (braccialetto) deve essere ordinato salvo che sia ritenuto non necessario
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame sulla sostituzione di una misura cautelare la valutazione deve concentrarsi esclusivamente sull adeguatezza della nuova misura a soddisfare le esigenze cautelari già accertate e non sulla sussistenza delle esigenze medesime.
- La mera osservanza temporanea delle prescrizioni degli arresti domiciliari non esclude automaticamente il ripristino di una misura più grave se persistono elementi che dimostrano l attualità delle esigenze cautelari (es. ampiezza e gravità dei fatti contestati, recidiva durante misure preventive precedenti, capacità di eludere i controlli).
- Il braccialetto elettronico, ai sensi dell art. 275-bis c.p.p., è una modalità esecutiva di controllo degli arresti domiciliari e non una misura cautelare autonoma; la sua applicazione, dopo la modifica normativa, è la regola salvo che il giudice motivi la sua non necessità.
- L applicazione del braccialetto non è impugnabile in via autonoma: eventuali contestazioni devono essere rivolte avverso la misura cautelare cui il mezzo accede.
- Per rendere inammissibile l applicazione del braccialetto il ricorrente deve indicare elementi concreti dai quali risulti che tale modalità non è necessaria rispetto al grado e alla natura delle esigenze cautelari.
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