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Sentenza

Sentenza del 26/04/2018 n. 291 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in materia di aiuto Stato riferito all' imposta regionale sul danno ambientale cagionato dalle grandi superfici di vendita dei sui grandi stabilimenti commerciali. Rinvio pregiudiziale - Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali - Libertà di stabilimento - Protezione dell'ambiente e pianificazione territoriale - Aiuto di Stato - Misura selettiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il sig. X ha contestato il recupero in Irlanda di una sanzione amministrativa greca di EUR 1.097.505, oltre a interessi e spese, sostenendo di non essere mai stato correttamente informato della decisione sanzionatoria né dei suoi motivi e di non aver quindi potuto esercitare un ricorso effettivo in Grecia. La questione riguardava l'interpretazione dell'articolo 14 della direttiva 2010/24, relativo alla ripartizione delle competenze tra Stato richiedente e Stato adito, alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

La decisione

La Corte ha stabilito che, in linea generale, la legittimità del credito, del titolo originario e della relativa notifica deve essere contestata nello Stato membro richiedente, mentre nello Stato membro adito possono essere contestate solo le misure esecutive adottate in tale Stato. Tuttavia, in via eccezionale, l'autorità dello Stato adito può rifiutare l'assistenza al recupero quando la sanzione non sia stata correttamente notificata prima della richiesta di recupero, impedendo al destinatario di conoscere il credito, comprenderne motivi e contenuto e proporre un ricorso effettivo. Il titolo uniforme di esecuzione non sostituisce la notifica della decisione sanzionatoria. La Corte ha quindi riconosciuto la legittimità del rifiuto di eseguire la domanda di recupero in circostanze come quelle del caso concreto.

Norme richiamate

  • Articolo 14, paragrafi 1 e 2, direttiva 2010/24/UE

    Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale, il titolo uniforme o la validità di una notifica dello Stato richiedente rientrano nella competenza dello Stato richiedente; le controversie sulle misure esecutive dello Stato adito rientrano nella competenza di quest'ultimo.

    La contestazione della sanzione e del titolo originario spetta normalmente ai giudici dello Stato che ha emesso il credito. Tuttavia, l'esecuzione può essere rifiutata eccezionalmente quando la mancata notifica abbia compromesso in modo sostanziale il diritto di difesa.

  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo. Per essere effettivo, il ricorso presuppone che il destinatario conosca realmente l'esistenza, il contenuto e i motivi della decisione che lo riguarda.

  • Articolo 11, paragrafo 1, direttiva 2010/24/UE

    Una domanda di recupero non può essere presentata quando il credito o il titolo esecutivo siano contestati o quando l'interessato non sia stato messo in condizione di contestarli, poiché la conoscenza del credito è presupposto necessario per l'esercizio del ricorso.

  • Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 2010/24/UE

    Il titolo uniforme consente l'esecuzione nello Stato adito, ma ha funzione esecutiva e non costituisce, da solo, notifica della decisione sanzionatoria originaria né dei suoi motivi.

  • Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2010/24/UE

    Il credito estero viene trattato nello Stato adito come un credito nazionale analogo, ma tale assimilazione non impone l'esecuzione di un titolo la cui esecuzione violerebbe i diritti fondamentali o l'ordine pubblico.

Massime di principio

  • Nel recupero transfrontaliero di sanzioni e crediti pubblici, la legittimità del credito va contestata normalmente nello Stato che lo ha emesso, mentre nello Stato di esecuzione si contestano le modalità esecutive.
  • La cooperazione e la fiducia reciproca tra Stati membri non sono assolute: l'assistenza può essere rifiutata in presenza di circostanze eccezionali, soprattutto quando la decisione non sia stata validamente notificata.
  • La trasmissione di un titolo uniforme o di una richiesta di pagamento non equivale necessariamente alla notifica della decisione originaria; il destinatario deve poter conoscere contenuto e motivazione della sanzione.
  • Prima di procedere al recupero, l'autorità richiedente deve aver garantito al debitore una possibilità reale ed effettiva di contestare il credito nello Stato d'origine.
  • Quando la mancata notifica ha fatto decorrere o scadere i termini di ricorso senza che il destinatario fosse consapevole della sanzione, lo Stato adito può sospendere o rifiutare l'esecuzione per tutelare il diritto di difesa e l'ordine pubblico.
  • Le eccezioni al principio di fiducia reciproca devono essere interpretate restrittivamente, ma la violazione concreta del diritto a un ricorso effettivo può giustificare il rifiuto dell'assistenza.

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