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Sentenza

Sentenza n. 4371/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza dalla sentenza n. 802/2023 del Tribunale Civile di Tivoli - Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1444/2021, pubblicata in data 17/05/2023, notificata in data 25/07/2023 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202511931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 802/2023 del Tribunale Civile di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 802/2023 del Tribunale Civile di Tivoli, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la definitività della sentenza del giudice ordinario e la sua mancata esecuzione, anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando ulteriori 60 giorni per l'esecuzione commissariale. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, facendo decorrere le penalità dall'eventuale inottemperanza successiva al decorso del termine di 60 giorni e commisurandole agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 700 euro, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in argomento

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e resa operativa dopo il termine assegnato per l'adempimento.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    principio di non contestazione

    La mancata contestazione specifica da parte dell'amministrazione costituita con formula di mero stile ha concorso a fondare l'accertamento della mancata ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente la prova della definitività del provvedimento giurisdizionale e della sua mancata esecuzione per ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato.
  • La mancata contestazione specifica dell'amministrazione costituita può concorrere, ai sensi del principio di non contestazione, all'accertamento della mancata ottemperanza del giudicato.
  • In presenza di un ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può disporre un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., facendola decorrere dal successivo inadempimento e parametrandola agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per provvedere nell'ipotesi di protratta inottemperanza dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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