Sentenza n. 153/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - di tutti gli atti della gara a procedura aperta indetta da ESTAR per l'affidamento del servizio di Sorveglianza Antincendio e Gestione delle Emergenze da effettuarsi nell'ambito delle Strutture delle Aziende Sanitarie/Enti del Servizio Sanitario di Regione Toscana (CUI 2024-011-0002), tra cui il bando di gara pubblicato il 12.06.2025, il disciplinare di dara, il capitolato tecnico, il capitolato normativo e la determina a contrarre del Direttore del dipartimento n. 742 del 10.06.2025; - di ogni altro atto, presupposto, connesso o conseguente, anche se non conosciuto, ove lesivo per la ricorrente, ivi comprese, per quanto occorra, la determinazione direttoriale n. 676 del 22.05.2025 e i verbali del tavolo regionale mensile del 14.03.2024 e del 19.05.2025, quest'ultimo non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 1° gennaio 2026 con cui è stato manifestato il venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Atto impugnato: atti della gara aperta indetta da ESTAR per l'affidamento del servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze presso strutture del Servizio sanitario regionale toscano
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta da ESTAR, inclusi il bando, il disciplinare, i capitolati e la determina a contrarre, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti. Dal testo della sentenza non emergono i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito sulla base della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 120 c.p.a. nell'ambito della decisione resa con sentenza.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando il venir meno dell'interesse alla pronuncia risulta dal processo.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite qualora ravvisi giusti motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →