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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - di tutti gli atti della gara a procedura aperta indetta da ESTAR per l'affidamento del servizio di Sorveglianza Antincendio e Gestione delle Emergenze da effettuarsi nell'ambito delle Strutture delle Aziende Sanitarie/Enti del Servizio Sanitario di Regione Toscana (CUI 2024-011-0002), tra cui il bando di gara pubblicato il 12.06.2025, il disciplinare di dara, il capitolato tecnico, il capitolato normativo e la determina a contrarre del Direttore del dipartimento n. 742 del 10.06.2025; - di ogni altro atto, presupposto, connesso o conseguente, anche se non conosciuto, ove lesivo per la ricorrente, ivi comprese, per quanto occorra, la determinazione direttoriale n. 676 del 22.05.2025 e i verbali del tavolo regionale mensile del 14.03.2024 e del 19.05.2025, quest'ultimo non conosciuto.

Giustizia amministrativa202501957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 1° gennaio 2026 con cui è stato manifestato il venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la sussistenza di giusti motivi.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della gara aperta indetta da ESTAR per l'affidamento del servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze presso strutture del Servizio sanitario regionale toscano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ricorrente ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta da ESTAR, inclusi il bando, il disciplinare, i capitolati e la determina a contrarre, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti. Dal testo della sentenza non emergono i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito sulla base della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 120 c.p.a. nell'ambito della decisione resa con sentenza.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando il venir meno dell'interesse alla pronuncia risulta dal processo.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite qualora ravvisi giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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