Cassazione Civile, Ordinanza n. 07182/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Nel fallimento di una società in liquidazione veniva ammesso al passivo, in privilegio, un credito erariale per imposta di registro conseguente alla revoca di agevolazioni fiscali fruite nell'acquisto di un immobile, poiché il bene non era stato rivenduto entro tre anni. Due banche, già creditrici ipotecarie sul medesimo immobile, proponevano opposizione allo stato passivo sostenendo che il privilegio si fosse estinto per mancato esercizio dell'azione esecutiva entro cinque anni dalla registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986. Il tribunale respingeva l'opposizione ritenendo, da un lato, che la deduzione fosse stata formulata in modo non specifico e, dall'altro, che il privilegio non fosse estinto perché l'avviso di liquidazione era stato emesso prima del decorso del quinquennio. In cassazione le banche deducevano: 1) violazione dell'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., per avere il tribunale erroneamente considerato generica l'eccezione di estinzione del privilegio, nonostante nell'atto di opposizione fosse stato indicato il dies a quo della decorrenza del termine; 2) omessa applicazione del principio di rilevabilità d'ufficio dei fatti estintivi del diritto controverso; 3) violazione degli artt. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986, 49 d.P.R. 602/1973 e 491 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto che l'avviso di liquidazione integrasse un atto esecutivo idoneo a impedire l'estinzione del privilegio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo. Ha ritenuto che l'eccezione di estinzione del privilegio fosse stata specificamente formulata, poiché le opponenti avevano indicato la data di registrazione dell'atto di acquisto e quindi il dies a quo del termine quinquennale. Ha inoltre affermato che l'avviso di liquidazione non è un atto esecutivo, ma soltanto l'atto con cui l'amministrazione rende nota la propria pretesa e liquida l'imposta; ai fini dell'art. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986 occorre invece guardare all'inizio della riscossione coattiva, ossia al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bologna anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 98, comma 3, l. fall.
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo proposta dai creditori
art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.
l'atto di opposizione deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi della domanda; nel caso concreto l'allegazione è stata ritenuta sufficientemente specifica
art. 56, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
prevede l'estinzione del privilegio dello Stato se l'Amministrazione finanziaria non agisce in via esecutiva entro il termine previsto; per verificare l'estinzione occorre avere riguardo all'inizio dell'esecuzione forzata, non al solo avviso di liquidazione
art. 2772 c.c.
riconosce il privilegio speciale immobiliare per i crediti dello Stato relativi a tributi indiretti
art. 2780, n. 4, c.c.
richiamato quale base della collocazione privilegiata del credito erariale
art. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986
termine quinquennale rilevante per l'estinzione del privilegio erariale
art. 49 d.P.R. 602/1973
richiamato per distinguere la riscossione coattiva dagli atti meramente impositivi
art. 491 c.p.c.
richiamato per individuare il primo atto dell'esecuzione forzata come inizio del processo esecutivo tributario
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità processuali e violazioni di norme sul procedimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per l'asserita omissione di pronuncia su fatti estintivi rilevabili d'ufficio
art. 329, comma 2, c.p.c.
il capo della decisione non impugnato dalla controparte è coperto da giudicato interno
Massime di principio
- Nell'opposizione allo stato passivo, l'eccezione di estinzione di un privilegio è specifica quando consente di individuare con precisione il dies a quo del termine di decadenza o estinzione e di verificare, sulla base di tale dato, la scadenza del termine legale.
- L'avviso di liquidazione dell'imposta non costituisce atto esecutivo: ai fini della permanenza del privilegio erariale bisogna guardare all'effettivo inizio della riscossione coattiva, che richiede gli atti tipici dell'esecuzione forzata tributaria.
- Se un capo autonomo della decisione non è impugnato dalla parte soccombente, esso passa in giudicato interno e non può essere riesaminato in sede di legittimità neppure se richiamato nel controricorso come mera difesa.
- Nel verificare l'estinzione di un privilegio speciale legato a crediti tributari, il termine decorre dal momento normativamente rilevante per l'azione esecutiva, non dalla sola formazione o comunicazione della pretesa impositiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07155/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07156/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07157/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07158/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07159/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07161/2024 del 18/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →