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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07182/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel fallimento di una società in liquidazione veniva ammesso al passivo, in privilegio, un credito erariale per imposta di registro conseguente alla revoca di agevolazioni fiscali fruite nell'acquisto di un immobile, poiché il bene non era stato rivenduto entro tre anni. Due banche, già creditrici ipotecarie sul medesimo immobile, proponevano opposizione allo stato passivo sostenendo che il privilegio si fosse estinto per mancato esercizio dell'azione esecutiva entro cinque anni dalla registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986. Il tribunale respingeva l'opposizione ritenendo, da un lato, che la deduzione fosse stata formulata in modo non specifico e, dall'altro, che il privilegio non fosse estinto perché l'avviso di liquidazione era stato emesso prima del decorso del quinquennio. In cassazione le banche deducevano: 1) violazione dell'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., per avere il tribunale erroneamente considerato generica l'eccezione di estinzione del privilegio, nonostante nell'atto di opposizione fosse stato indicato il dies a quo della decorrenza del termine; 2) omessa applicazione del principio di rilevabilità d'ufficio dei fatti estintivi del diritto controverso; 3) violazione degli artt. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986, 49 d.P.R. 602/1973 e 491 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto che l'avviso di liquidazione integrasse un atto esecutivo idoneo a impedire l'estinzione del privilegio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo. Ha ritenuto che l'eccezione di estinzione del privilegio fosse stata specificamente formulata, poiché le opponenti avevano indicato la data di registrazione dell'atto di acquisto e quindi il dies a quo del termine quinquennale. Ha inoltre affermato che l'avviso di liquidazione non è un atto esecutivo, ma soltanto l'atto con cui l'amministrazione rende nota la propria pretesa e liquida l'imposta; ai fini dell'art. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986 occorre invece guardare all'inizio della riscossione coattiva, ossia al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bologna anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98, comma 3, l. fall.

    norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo proposta dai creditori

  • art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.

    l'atto di opposizione deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi della domanda; nel caso concreto l'allegazione è stata ritenuta sufficientemente specifica

  • art. 56, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    prevede l'estinzione del privilegio dello Stato se l'Amministrazione finanziaria non agisce in via esecutiva entro il termine previsto; per verificare l'estinzione occorre avere riguardo all'inizio dell'esecuzione forzata, non al solo avviso di liquidazione

  • art. 2772 c.c.

    riconosce il privilegio speciale immobiliare per i crediti dello Stato relativi a tributi indiretti

  • art. 2780, n. 4, c.c.

    richiamato quale base della collocazione privilegiata del credito erariale

  • art. 56, comma 4, d.P.R. 131/1986

    termine quinquennale rilevante per l'estinzione del privilegio erariale

  • art. 49 d.P.R. 602/1973

    richiamato per distinguere la riscossione coattiva dagli atti meramente impositivi

  • art. 491 c.p.c.

    richiamato per individuare il primo atto dell'esecuzione forzata come inizio del processo esecutivo tributario

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità processuali e violazioni di norme sul procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per l'asserita omissione di pronuncia su fatti estintivi rilevabili d'ufficio

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    il capo della decisione non impugnato dalla controparte è coperto da giudicato interno

Massime di principio

  • Nell'opposizione allo stato passivo, l'eccezione di estinzione di un privilegio è specifica quando consente di individuare con precisione il dies a quo del termine di decadenza o estinzione e di verificare, sulla base di tale dato, la scadenza del termine legale.
  • L'avviso di liquidazione dell'imposta non costituisce atto esecutivo: ai fini della permanenza del privilegio erariale bisogna guardare all'effettivo inizio della riscossione coattiva, che richiede gli atti tipici dell'esecuzione forzata tributaria.
  • Se un capo autonomo della decisione non è impugnato dalla parte soccombente, esso passa in giudicato interno e non può essere riesaminato in sede di legittimità neppure se richiamato nel controricorso come mera difesa.
  • Nel verificare l'estinzione di un privilegio speciale legato a crediti tributari, il termine decorre dal momento normativamente rilevante per l'azione esecutiva, non dalla sola formazione o comunicazione della pretesa impositiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRiscossioneContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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