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Sentenza

Sentenza n. 6767/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202603348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione della società nel casellario informatico dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la nota ANAC del 6 febbraio 2026, con la quale era stata inserita, con decorrenza 7 febbraio 2026, nel casellario informatico dei contratti pubblici. Sono stati impugnati anche, per quanto occorresse, la segnalazione trasmessa da ARES 118, la comunicazione di avvio del procedimento di annotazione, il regolamento ANAC sul casellario, le precedenti versioni del regolamento, le Linee guida ANAC n. 6 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo non risultano esposti specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito in ragione dell’intervenuto annullamento d’ufficio dell’atto impugnato.

La decisione

Nel corso del giudizio, ANAC ha adottato il provvedimento del 26 marzo 2026, con il quale ha annullato in autotutela l’annotazione impugnata. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta condivisa da ANAC. Il TAR ha ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa azionata e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato, posto a carico dell’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    Costituiva la base normativa dell’annotazione della società nel casellario informatico dei contratti pubblici.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il contributo unificato è stato posto a carico dell’amministrazione resistente, nonostante la compensazione delle altre spese.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, le spese possono essere compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda e della concorde richiesta delle parti, ferma la possibilità di porre il contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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