Sentenza n. 6590/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego dell'autorizzazione all'ingresso in Italia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25 settembre 2024 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta precedentemente rilasciato e negato contestualmente l'autorizzazione all'ingresso in Italia. Dal testo emerge che il ricorrente contestava la legittimità della revoca e chiedeva, in alternativa, il rilascio di un permesso per attesa occupazione. L'amministrazione aveva fondato il provvedimento su plurimi motivi ostativi, tra cui la mancata produzione dell'asseverazione prevista dall'art. 44 d.l. 73/2022, la mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa e l'assenza della domanda al centro per l'impiego. Il ricorrente aveva prodotto soltanto una comunicazione di ospitalità quanto al requisito alloggiativo e non aveva prodotto l'asseverazione neppure nel giudizio.
La decisione
Il TAR ha deciso il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e lo ha rigettato, ritenendolo infondato. Ha escluso violazioni del d.lgs. 286/1998 da parte della Prefettura, rilevando che la revoca del nulla osta era giustificata, tra l'altro, dalla mancata produzione dell'asseverazione richiesta dall'art. 44 d.l. 73/2022 e dalla relativa disciplina attuativa. Tale documento grava sulle parti e serve ad attestare la capacità economica del datore di lavoro mediante un professionista terzo, consentendo all'amministrazione i successivi controlli. Il TAR ha inoltre rilevato che non erano stati superati gli ulteriori motivi ostativi relativi all'idoneità alloggiativa e alla domanda al centro per l'impiego. Quanto alla richiesta di rilascio di un permesso per attesa occupazione, il giudice ha ritenuto che, in assenza di elementi contrari, sussistesse un'originaria carenza del requisito reddituale del datore di lavoro. Il rilascio del permesso in tale situazione avrebbe svuotato di significato il requisito del reddito minimo e avrebbe potuto favorire condotte fraudolente o elusive. Ne consegue che l'amministrazione non poteva adottare una diversa soluzione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, dopo avere sentito le parti.
d.lgs. 286/1998
Il TAR ha escluso che la Prefettura abbia violato la disciplina sull'ingresso e sul lavoro dello straniero.
art. 44 d.l. 73/2022
La disposizione è stata intesa come fondamento dell'onere di produrre un'asseverazione, redatta da un professionista terzo, attestante la capacità economica del datore di lavoro.
art. 1 l. 241/1990
Il riferimento all'efficacia dell'attività amministrativa è stato utilizzato per sottolineare la funzione dell'asseverazione nel rendere più agevoli i controlli dell'amministrazione.
circolare Ispettorato del lavoro n. 3/2022
La circolare individua il modello dell'asseverazione richiesta ai fini della procedura.
Massime di principio
- Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero, la mancata produzione dell'asseverazione richiesta dalla disciplina applicabile per attestare la capacità economica del datore di lavoro costituisce un elemento ostativo alla positiva definizione della procedura, quando il documento non sia prodotto neppure in giudizio.
- La revoca del nulla osta e il diniego dell'autorizzazione all'ingresso sono legittimi quando persistano plurimi motivi ostativi, tra cui l'omessa asseverazione della capacità economica del datore di lavoro, la mancata certificazione di idoneità alloggiativa e l'assenza della domanda al centro per l'impiego.
- La mera comunicazione di ospitalità non equivale alla certificazione di idoneità alloggiativa richiesta per la procedura di ingresso per lavoro subordinato.
- Il permesso per attesa occupazione non può essere utilizzato per eludere il requisito reddituale minimo originariamente richiesto al datore di lavoro; in presenza di una carenza originaria di tale requisito, il rilascio del permesso comprometterebbe la funzione della disciplina e favorirebbe condotte fraudolente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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