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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29366/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito di un'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF versata dal contribuente in relazione agli eventi sismici calamitosi verificatisi in Sicilia nel 1990. In primo grado e poi in appello si è discusso della spettanza del beneficio fiscale e del corretto perimetro temporale e normativo della domanda. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale denunciando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la CTR avesse travisato la domanda riconoscendo un rimborso diverso da quello effettivamente richiesto: il giudice di merito avrebbe attribuito il 50% delle imposte versate per gli anni 2002-2005, invece del 90% richiesto per gli anni 1990-1992. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina nazionale sul beneficio fiscale e delle norme UE in materia di aiuti di Stato, sostenendo che l'agevolazione era incompatibile con il divieto di aiuti di Stato salvo prova del regime de minimis o delle condizioni di compatibilità previste dalla decisione della Commissione UE, prova che doveva essere tempestivamente allegata e dimostrata dal contribuente. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe ugualmente travisato la domanda riconoscendo un rimborso per annualità e norme mai dedotte dal ricorrente originario.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente il ricorso principale e quello incidentale, ritenendo fondati i motivi nella parte in cui evidenziavano il travisamento della domanda e la mancata verifica dei presupposti sostanziali dell'agevolazione fiscale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà verificare correttamente il perimetro della domanda e, soprattutto, accertare se il beneficio richiesto sia compatibile con la disciplina UE sugli aiuti di Stato, in particolare se il contribuente provi che il vantaggio individuale rientri nel regime de minimis applicabile oppure sia comunque riconducibile alle ipotesi di compatibilità previste dalla decisione della Commissione UE. Non è stata definita nel merito la spettanza del rimborso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sentenza di merito è censurabile se pronuncia su una domanda diversa da quella proposta o omette di esaminare l'effettivo oggetto della controversia

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    norma richiamata dal contribuente per il rimborso del 90% delle imposte versate per gli eventi sismici del 1990

  • art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    norma richiamata nel giudizio di merito come base del rimborso del 50% per annualità diverse, ma ritenuta non coerente con l'oggetto della domanda in esame

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma richiamata nel ricorso dell'Agenzia insieme alla disciplina UE sugli aiuti di Stato

  • artt. 107 e 108 TFUE

    la Corte richiama il divieto di aiuti di Stato e la necessità di verificarne la compatibilità con il mercato interno

  • Decisione (UE) 2016/195, C(2015) 5549 final

    qualificata come ius superveniens e come fonte vincolante per il giudice nazionale; impone di verificare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno e, se del caso, il rispetto del regime de minimis

  • art. 24, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per il limite temporale e formale all'integrazione dei motivi di ricorso in caso di documenti sopravvenuti o non conosciuti

  • art. 138, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici, rinviando all'ordinanza n. 2057 del 1990

  • art. 3, ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057

    richiamato per identificare i beneficiari delle agevolazioni, sia residenti nei comuni interessati sia soggetti che vi svolgono attività economica

  • Decisione (UE) 2016/195, art. 1 e art. 2

    le misure fiscali sono incompatibili con il mercato interno, salvo l'ipotesi di aiuto individuale conforme al regolamento de minimis o comunque compatibile ai sensi della decisione

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    richiamato quale base della possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali

  • art. 108, par. 3, TFUE

    richiamato per affermare l'illegittimità delle misure di aiuto di Stato non notificate o incompatibili

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    richiamato come possibile fonte del regime de minimis applicabile all'aiuto individuale

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    richiamato come possibile fonte del regime de minimis applicabile all'aiuto individuale

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve pronunciare esattamente sulla domanda proposta, senza attribuire alla parte un rimborso fondato su presupposti, annualità o norme diverse da quelle dedotte in giudizio.
  • Quando una sentenza di merito omette di verificare i fatti costitutivi della pretesa e decide su una fattispecie diversa da quella controversa, ricorre un vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, se del caso, di omesso esame di fatti decisivi.
  • Le decisioni della Commissione UE in materia di aiuti di Stato vincolano il giudice nazionale; se la disciplina sopravvenuta incide sulla lite, deve essere consentita la produzione dei documenti e l'accertamento dei fatti necessari alla sua applicazione in sede di rinvio.
  • In tema di benefici fiscali qualificabili come aiuti di Stato, il contribuente che ne invoca l'applicazione deve provare i presupposti che consentono di ricondurre l'aiuto entro il regime de minimis o entro un'ipotesi di compatibilità con il mercato interno.
  • Ai fini del regime de minimis non è sufficiente che il singolo importo richiesto in giudizio sia sotto soglia: occorre verificare il plafond complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo rilevante, secondo la disciplina europea applicabile.
  • Se l'aiuto non risulta compatibile con il regime UE e supera la soglia di irrilevanza, il beneficio deve essere negato integralmente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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