Cassazione Civile, Ordinanza n. 05128/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una società creditrice, la quale sosteneva di essere subentrata nel credito originariamente vantato verso una società estera e chiedeva di dichiarare inefficace nei propri confronti la compravendita di un complesso industriale, poi confluita in un'operazione di leasing finanziario. La creditrice deduceva che la vendita dell'immobile fosse stata posta in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie, che il prezzo non fosse stato effettivamente versato o che comunque l'acquirente/concedente fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori della venditrice. La società di leasing e la società utilizzatrice, costituite nei precedenti gradi, contestavano la sussistenza dei presupposti dell'azione pauliana, negando sia l'eventus damni sia la scientia damni e sostenendo, tra l'altro, che l'utilizzatrice dovesse essere considerata litisconsorte necessaria. In Cassazione la società di leasing ha proposto sette motivi: primo, nullità della sentenza e violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., 2901 c.c., della disciplina del leasing di cui alla L. n. 124/2017 e dei principi sui negozi collegati, per non avere la Corte d'appello ritenuto necessario il litisconsorzio dell'utilizzatrice; secondo, violazione della disciplina del leasing e dell'art. 1391 c.c. per avere affermato un dovere di valutazione della situazione patrimoniale del venditore; terzo, violazione degli artt. 2729 e 2901 c.c. sulla prova della conoscibilità del pregiudizio; quarto, nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c. sulla CTU e sul valore di mercato del bene; quinto e sesto, violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. sul riparto dell'onere probatorio in ordine a scientia ed eventus damni; settimo, violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2901, comma 3, c.c. quanto alla prova dell'esimente. La società utilizzatrice ha proposto ricorso incidentale, sostenendo di essere stata erroneamente esclusa dal contraddittorio necessario e contestando, nel merito e sotto il profilo motivazionale, la decisione di merito che aveva ritenuto provati i presupposti della revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, ribadendo che, nell'azione revocatoria ordinaria avente a oggetto la compravendita di un immobile poi concesso in leasing, l'utilizzatore non è litisconsorte necessario e che la disciplina del leasing introdotta nel 2017 non ha efficacia retroattiva rispetto a un contratto stipulato nel 2009. Ha poi dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi della ricorrente principale, perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e perché non correttamente formulati come censure di violazione di legge o di vizio di motivazione nei limiti consentiti. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile/rigettato nelle parti censurate, sia per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., sia perché investiva valutazioni di fatto e risultava comunque impedito dal regime della doppia conforme. La Corte ha infine disposto la compensazione delle spese tra le due ricorrenti e la condanna solidale di entrambe al pagamento delle spese in favore della società resistente creditrice.
Norme richiamate
Richiamato per sostenere l'esistenza di un litisconsorzio necessario; la Corte ne esclude l'applicazione all'utilizzatore nel giudizio revocatorio relativo alla compravendita poi collegata al leasing.
Invocato in relazione alla dedotta nullità per mancata integrazione del contraddittorio; la censura è respinta.
È la norma centrale dell'azione revocatoria ordinaria: la Corte ribadisce che i litisconsorti necessari sono creditore, debitore alienante e terzo acquirente; l'utilizzatore del leasing non lo è. Per la prova della revocatoria rilevano eventus damni e scientia damni.
art. 1, commi 136-140, L. 4 agosto 2017, n. 124
La Corte afferma che la disciplina legale della locazione finanziaria introdotta nel 2017 non è retroattiva e non si applica a un contratto stipulato nel 2009.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'assetto trilaterale dell'operazione; la Corte non vi ravvisa un vizio idoneo a mutare la qualificazione processuale delle parti.
Richiamato per l'interpretazione del contratto; la Corte dichiara inammissibili le censure perché non specificamente confrontate con i canoni ermeneutici e in sostanza dirette a una nuova lettura del testo negoziale.
Richiamato dalla ricorrente principale per contestare doveri di valutazione della situazione patrimoniale del venditore; la Corte non accoglie la censura.
La Corte ribadisce che il vizio di falsa applicazione delle presunzioni richiede di individuare il ragionamento presuntivo che violerebbe gravità, precisione e concordanza; non basta proporre una diversa lettura dei fatti o degli indizi.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova in tema di revocatoria; la Corte ritiene che le censure della ricorrente mirino in realtà a rivalutare il merito probatorio.
Invocato per contestare la valutazione della CTU e del valore di mercato; la Corte esclude il vizio, ritenendo la doglianza volta a riesaminare il merito.
Richiamato in tema di esimente/opponibilità del terzo; la Corte considera inammissibile la censura che pretende una diversa valutazione delle circostanze dedotte.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo incidentale che non indicava specificamente atti e documenti su cui si fondava.
Sono richiamati i numeri 3, 4 e 5 per inquadrare i vizi denunciati; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità rispetto a violazioni di legge e motivazione.
Richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.
Richiamato con riferimento alla doppia conforme, che impedisce il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulle medesime questioni di fatto.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria proposta contro la compravendita di un immobile, quando il bene sia poi stato oggetto di un distinto contratto di locazione finanziaria, i litisconsorti necessari sono il creditore, il debitore alienante e il terzo acquirente; l'utilizzatore del leasing non assume di regola la qualità di litisconsorte necessario se il contratto di leasing non è opponibile alla domanda di inefficacia.
- La qualificazione dell'operazione come leasing e il collegamento tra compravendita e leasing non consentono, di per sé, di trasformare l'utilizzatore in parte necessaria del giudizio revocatorio, poiché i contratti restano distinti e la successiva disciplina legislativa del leasing non si applica retroattivamente.
- Per denunciare in cassazione un errore di interpretazione contrattuale o un vizio delle presunzioni, non basta invocare in astratto gli artt. 1362 ss. c.c. o l'art. 2729 c.c.: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici o quali requisiti della presunzione siano stati violati dal giudice di merito.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, degli indizi e delle prove sono inammissibili in cassazione, perché il sindacato di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Nel giudizio revocatorio, la prova dell'eventus damni e della scientia damni può essere desunta dal giudice di merito anche tramite presunzioni semplici, purché il ragionamento presuntivo sia logicamente coerente; in cassazione non è consentito sostituire tale apprezzamento con una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il motivo di ricorso fondato su documenti è inammissibile se non ne è indicato specificamente il contenuto, la collocazione nei fascicoli e la fase processuale di produzione, perché l'art. 366, n. 6, c.p.c. impone un onere di specificità funzionale al controllo di legittimità.
- La deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando ricorra la doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi in modo puntuale la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- In tema di revocatoria ordinaria, la critica al riparto dell'onere della prova non può tradursi in una contestazione generica della valutazione delle prove: occorre evidenziare un effettivo errore sul piano della regola di giudizio, non una diversa lettura del compendio probatorio.
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