Cassazione Penale, Ordinanza n. 07158/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per i reati contestati. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico: non conteneva i requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., non indicava gli specifici elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi, soprattutto a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta esente dai vizi denunciati.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve contenere una censura specifica e non generica, tale da consentire al giudice di comprendere i rilievi mossi ed esercitare il sindacato richiesto; in difetto, il ricorso è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto, pur formalmente evocando violazione di legge o vizio di motivazione, non sia sorretto da specifiche argomentazioni e non consenta di individuare con precisione gli errori denunciati.
- La genericità del motivo non può essere sanata dalla sola contrapposizione apodittica alla motivazione della sentenza impugnata: occorre indicare gli elementi fattuali o logici che sorreggono la censura.
- Quando la motivazione della decisione impugnata risulti immune dai vizi dedotti e il ricorso non ne evidenzi puntualmente le ragioni di criticità, il giudice di legittimità deve dichiarare l'inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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